Per far fronte all’emergenza Corona Virus, il decreto legge Cura Italia prevede una serie di norme relative ad accertamenti e contenzioso tributario tese a stoppare i termini nel periodo di piena emergenza. La lettura del decreto è complessa e le norme non sempre sono organiche: proviamo allora a darne una lettura coordinata.
Ad esempio in merito alla proroga di due anni concessi all’Agenzia delle Entrate per controllare l’anno d’imposta 2015 (e 2014 qualora dichiarazioni non presentate) ed evitare così che vengano notificati atti relativi a quei periodi in questo complicato anno 2020.
Decadenza atti impositivi: il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, rispondendo all’esigenza di evitare che si proceda a notificare atti degli enti impositori e cartelle di pagamento in questo disastrato anno 2020, sposta in avanti gli ordinari termini di decadenza o prescrizione che imporrebbero di procedere, altrimenti, alla notifica.
Il Decreto ha stabilito dei termini di sospensione dei vari adempimenti e versamenti più brevi per il contribuente rispetto a quelli concessi al fisco, in contrasto con il principio di parità delle parti. In merito a questa situazione molte critiche sono state avanzate per non aver invece applicato il solo comma 1 dell’art. 12 D.Lgs. 159/2015: sospensione dei termini per l’Agenzia per un corrispondente periodo rispetto ai maggiori termini concessi ai contribuenti.
Decadenza atti impositivi: accertamento
La decadenza[1] degli atti impositivi prevista entro la fine del 2020 [2] è prorogata di due anni, e quindi ad esempio gli accertamenti ai fini dell’imposizione diretta e iva relativi al 2015 non decadranno il prossimo 31 dicembre ma alla fine del 2022.
Il D.L. cosiddetto Cura Italia (in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70 del 17 marzo 2020) con riferimento ai termini di prescrizione[3] e decadenza degli atti impositivi relativi all’attività degli uffici applica espressamente l’articolo 12 del Dlgs 159/2015.[4]
Ai sensi di tale norma precettiva, i termini che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione dei versamenti a seguito di eventi eccezionali, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In buona sostanza, ciò implica che il potere impositivo ai fini dell’imposizione diretta e dell’Iva che terminerà alla fine di quest’anno slitterà alla fine 2022.
Si pensi alle omesse dichiarazioni dell’anno 2014, alle cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l’anno 2015.[5]
Il fisco avrà due anni di tempo in più per accertare le dichiarazioni e gli altri adempimenti dei contribuenti: i poteri di controllo e rettifica con scadenza alla fine del 2020 slitteranno infatti fino al 31 dicembre 2022.
Un allargamento temporale che si estende anche ai periodi pregressi e non ancora decaduti (ad esempio, l’intera annualità d’imposta 2015 o addirittura al 2014 in ipotesi di omessa dichiarazione).
Interpello
Si precisa che per tutte le istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 maggio 2020) le relative risposte verranno fornite a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione stesso.
La presentazione delle istanze potrà avvenire solo ed esclusivamente per via telematica tramite: invio per PEC per i residenti nel territorio dello stato.
Invio per posta elettronica ordinaria all’indirizzo seguente: div.contr.interpello@agenziaentrate.it per i non residenti ma domiciliati nel territorio dello s