Recupero somme di società cancellate: principi
Il differimento di cinque anni degli effetti dell’estinzione della società cancellata non è retroattivo e si applica solo ai casi in cui la richiesta di cancellazione venga presentata nella vigenza del D. Lgs. n. 175/2014.
L’effetto estintivo della società di persone o di capitali, qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, è differito di cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, limitatamente al settore tributario e contributivo.
Siffatto differimento avviene ai sensi dell’articolo 28, comma 4 del Decreto legislativo n. 175/2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese.
Poiché questa ultima disposizione non ha efficacia retroattiva, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’articolo 2495 c.c., comma 2, si applica solo ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società sia stata presentata quando tale decreto era vigente (13 dicembre 2014).
Per il recupero somme di società cancellate, quali imposte della società estinta ante 13 dicembre 2014 occorre notificare un provvedimento autonomo direttamente intestato al socio[1] ed adeguatamente motivato sulla distribuzione di utili anche extracontabili.
Non è infatti sufficiente la notifica al socio dell'atto intestato alla società.
Per procedere nei confronti dei soci di una società estinta è del tutto insufficiente la mera notifica ad essi dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società medio tempore estintasi.