Facciamo il punto sul caso dell’accertamento nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese. Ricordiamo che dal 2014 l’estinzione di una società ha effetto, ai fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, a seguito del decorso di 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese: quali sono gli effetti pratici di tale normativa? La cancellazione dal registro delle imprese equivale all’estinzione della società?
Secondo l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21.11.2014 n. 175 (“Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”), l’estinzione di una società ha effetto, ai fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, a seguito del decorso di 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
Questa disposizione normativa, che sfavorisce le società producendone una sorta di “sopravvivenza” virtuale ai fini degli atti impositivi e di riscossione del fisco, non opera però retroattivamente, come ha precisato la Corte di Cassazione, da ultimo nell’ordinanza 4.9.2017, n. 20752 della sezione tributaria.
La sua efficacia è pertanto limitata agli atti notificati a società cancellate a partire dal 13.12.2014.
In sintesi…
La questione che qui interessa trae origine dall’accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese, nella persona dell’ex liquidatore di tale società.
A seguito dell’impugnazione dell’atto si innescava il contenzioso, in seno al quale la CTR, pur respingendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevava che l’ente, proprio perché estinto, non poteva essere destinatario di alcun atto, ma doveva essere comunque riconosciuto il diritto di difesa.
L’Agenzia delle Entrate ha presentato così ricorso per cassazione affermando che, secondo la nuova norma (art. 28, c. 4, D.Lgs. n. 175/2014), l’estinzione acquistava efficacia solo con il decorso di un quinquennio.
Secondo l’Agenzia, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile fin dal primo grado, dato che era stato proposto da un soggetto ormai estinto e privo di capacità processuale.
Nel confermare la sentenza di appello, la Corte, con la citata ordinanza n. 20752/2017, ha osservato che la nuova norma sulle società estinte non è retroattiva e ha quindi valenza solo ed esclusivamente per le cancellazioni presentate a decorrere dal 13.12.2014. I giudici di legittimità hanno dunque rilevato che effettivamente la CTR avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio promosso dall’ex liquidatore della società cancellata, attesa la carenza di capacità processuale[1].
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“Effetto estintivo di società di persone o di capitali: validità ed efficacia degli atti impositivi”
“La cancellazione della società rottama le sanzioni”