In questo contributo cerchiamo di dare risposta ai principali interrogativi in merito all’effetto estintivo di società di persone o di capitali. Di aiuto sono stati alcuni recenti interventi della Cassazione e della Corte Costituzionale che analizziamo in breve
Alcuni quesiti sull’effetto estintivo della cessazione di società
La cessazione della società, in base alla disposizione di cui al comma 4 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014, viene rinviata al 5° anno successivo alla richiesta di cancellazione?
E’ corretta l’applicazione della citata norma anche alle società di persone?
La società estinta è, dopo la cancellazione, ancora rappresentata dai propri liquidatori, ai soli fini fiscali e contributivi?
Sussiste la “reviviscenza fittizia” ai soli fini fiscali di una persona giuridica in realtà cancellata ed estinta ovvero sussiste la situazione in cui una persona giuridica va considerata estinta a tutti gli effetti eccezion fatta per quelli fiscali e contributivi?
L’interesse fiscale perseguito dalle obbligazioni tributarie giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria?
L’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva?
Questi sono gli interrogativi a cui cercheremo di rispondere.
Effetto estintivo di società di persone o di capitali: premessa normativa
In base alla disposizione di cui al comma 4 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014, entrato in vigere il 13 dicembre 2014 ed emesso in attuazione degli artt. 1 e 7 della legge di delegazione n. 23 del 2014, l’effetto estintivo della società (di persone o di capitali)[1], qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo, nel senso che l’estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la validità e l’efficacia sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contribuii, sanzioni e interessi.[2]
Gli effetti fiscali dell’estinzione della società
Gli effetti dell’estinzione delle società di capitali e delle soci