Emissione fattura evita emissione scontrino telematico

L’emissione della fattura spontanea per tutte le operazioni consente di evitare di installare il registratore di cassa telematico (ovvero, evita la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi).

L’emissione volontaria della fattura a tutti i clienti evita l’obbligo del registratore di cassa telematico.

L’emissione della fattura spontanea per tutte le operazioni consente di evitare di installare il registratore di cassa telematico (ovvero, evita la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi).

Per i commercianti al dettaglio, artigiani ed altre categorie assimilate, l’emissione della fattura “immediata”, cioè entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, anche se cartacea – per coloro che non sono tenuti alla fatturazione elettronica (soggetti forfettari) -, scansa l’obbligo di inviare i corrispettivi all’Agenzia delle entrate.

Con l’emissione della fattura si bypassa così l’obbligo del rilascio del documento commerciale all’atto dell’esecuzione della cessione o della prestazione di servizi.
Si tratta della rassicurazione (peraltro, già nota da tempo) che è stata data dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco, manifestazione organizzata dal Sole-24 ore tenutasi il 30 gennaio 2020.

Quindi i contribuenti interessati, se non vogliono acquistare il registratore di cassa telematico, possono scegliere, se preferiscono, di emettere sempre le fatture e non emettere mai gli scontrini. Essendo oramai (quasi) tutto automatizzato in tante situazioni potrebbe essere una scelta valida. Ovvio che nelle fatture vanno richiesti e indicati i dati del cliente mentre nello scontrino questo non serve. Ma ci sono tante attività in cui comunque i dati del cliente è necessario registrarli e quindi potrebbe essere più comoda la fattura.

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Altri chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate:

Compensazioni crediti d’imposta, nuove regole da 1/1/2020 – esclusioni

Le nuove restrizioni sulla compensazione dei crediti introdotte anche ai fini delle imposte dirette a non riguardano i crediti d’imposta di natura agevolativa da indicare obbligatoriamente nel quadro RU.
Non si dovrà, quindi, attendere il decimo giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi per compensare importi a credito superiori a 5.000 euro.
Resta comunque ferma (ovvero, rimane assodata) la presentazione del modello F24 tramite i canali Entratel/Fisconline.

Investimenti: Bonus nel modello F24 dal mese di gennaio 2021 – altra esclusione per compensazioni

Credito di imposta sugli investimenti super e iper-ammortizzabili compensabile con il modello F24 dal 1° gennaio 2021. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i crediti di imposta da agevolazioni, che si indicano nel quadro RU, compreso il nuovo incentivo agli investimenti previsto dalla legge di Bilancio 2020, non sono interessati dal nuovo vincolo di compensabilità legato alla presentazione della dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali non viene toccato dalla stretta sulle compensazioni.

Il bonus investimenti “Industria 4.0” potrà essere usato in compensazione dal primo giorno dell’esercizio successivo a quello di maturazione, senza sottostare all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi, previsto dal D.L. 124/ 2019 in caso di importi superiori 5mila euro. Il credito d’imposta relativo agli investimenti “Industria 4.0” può essere fruito dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene l’interconnessione del bene, mentre già dal periodo d’imposta di entrata in funzione l’impresa potrebbe utilizzare il credito d’imposta “ex superammortamento”.

Registri Iva “precompilati” con dati solo parziali

Dal 1° luglio 2020 saranno disponibili, sul sito dell’Agenzia delle entrate, i registri delle fatture emesse e degli acquisti, nonché i dati delle liquidazioni periodiche.
Ma solo in maniera parziale. La conferma di quanto già da noi comunicato in precedenza (nel Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico) si è appresa nel corso di Telefisco 2020.
Intanto, ad esempio, i dati delle fatture estere non verranno indicati nei registri Iva “precompilati”.

Inoltre, le bozze delle precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, non potendo tener conto delle particolari casistiche, tra cui quelle di indetraibilità oggettive (art. 19-bis1 del DPR 633/72) e cosi via, riporteranno una percentuale di detraibilità per intero (!).
Sarà poi il contribuente a scegliere se indicare la percentuale di detraibilità più bassa o meno, ovvero decidere di continuare a tenere la consueta contabilità, senza cosi avere a che fare con bozze dei registri e quant’altro.
Peraltro, come da noi già anticipato (nel Diario quotidiano), verranno introdotti appositi codici da indicare nelle fatture elettroniche, per consentire ai contribuenti che ricevono fatture elettroniche in reverse charge di trasmettere al sistema di interscambio i documenti di integrazione delle stesse.

Ravvedimento operoso ampliato

Le modifiche normative introdotte dal decreto fiscale di fine anno al regime penal-tributario coinvolgono anche la disposizione sulla regolarizzazione delle dichiarazioni.
Le novità, in vigore dal 25 dicembre 2019, prevedono la non punibilità per i delitti se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, vengono estinti mediante integrale pagamento del dovuto, a seguito del ravvedimento operoso. Ciò, a patto che l’autore del reato regolarizzi la propria situazione prima di aver ricevuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività accertativa.

3 febbraio 2020

Vincenzo D’Andò

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico