F24 con compensazioni superiori a 5.000 euro: nuove regole da 1/1/2020

Da 1/1/2020 attenzione alle nuove modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione.

Chiarimenti sulla presentazione degli F24 con compensazioni superiori a 5.000 euro

L’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione.

Si tratta delle nuove modalità imposte dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020.

In particolare l’articolo 3, commi da 1 a 3, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono compensazioni superiori a 5.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni attraverso la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019.

 

Oltre i 5.000 euro di compensazione

L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui, analogamente a quanto specificato nelle circolari n. 1/E del 15 gennaio 2010 e n. 29/E del 3 giugno 2010, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

Nella tabella allegata alla citata risoluzione 110 vengono indicati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.

 

Primo obbligo: prima della compensazione occorre presentare la dichiarazione da cui emerge il credito

Sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione (o dell’istanza) da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle categorie:
a) imposte sostitutive;
b) imposte sui redditi e addizionali;
c) IRAP;
d) IVA.

 

Secondo obbligo: aspettare 10 giorni

Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.

 

Terzo obbligo: presentazione F24 solo con servizi telematici dell’Agenzia

In estrema sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d’imposta che presentano un modello F24 con compensazioni delle categorie qui sotto elencate sono ora tenuti a farlo obbligatoriamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:
a) imposte sostitutive;
b) imposte sui redditi e addizionali;
c) IRAP;
d) IVA;
e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
f) sostituti d’imposta.

Il modello F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:
– direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;
– avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, quindi ad esempio un commercialista, un consulente del lavoro, un CAF.

L’obbligo non sussiste solo qualora si tratti di una compensazione “interna”: scomputo diretto del credito dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24.

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

 

A partire da quali crediti scatta questo obbligo per compensazioni superiori a 5.000 euro

La nuova norma prevede che le disposizioni si applichino “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”, quindi la novità NON si applica ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP.

In particolare, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.

Per i crediti IVA, naturalmente, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l’anno d’imposta 2018, considerato che, per tali crediti, la prescrizione in argomento fu introdotta dall’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

 

I soggetti all’obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici

La nuova norma, eliminando il riferimento ai titolari di partita IVA, estende alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.

Inoltre, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta”, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

Al riguardo, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

 

8 gennaio 2019

Questo approfondimento relativo alle compensazioni superiori a 5.000 euro è tratto dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico