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E' il dubbio che viene a tanti: chi può essere forfettario nel 2020?
La Legge di Bilancio 2020 ha modificato ancora i requisiti per rientrare nel sistema forfettario 2020.
Riassumiamo allora, schematicamente, quali sono le condizioni per rientrare in questo regime.
Per capire se un contribuente può essere forfettario 2020 occorre innanzitutto basarsi sui dati 2019 (confermiamo: si guarda il 2019 per capire se si può essere forfettario 2020).
Quindi si deve verificare se nel 2019 vi è la presenza di tutti i seguenti requisiti.
I 6 requisiti per rientrare nel regime forfettario 2020
1) Requisito lato entrate: ricavi 65.000 euro
Per entrare nel regime forfettario 2020 occorre aver conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, nel 2019, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
2) Requisito lato uscite: spese per collaboratori 20.000 euro
Occorre effettuare una verifica sui costi 2019 e non aver sostenuto, pagato o corrisposto, spese per un ammontare superiore ad euro 20.000 lordi per:
- dipendenti;
- collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del Testo Unico Imposte Reddito (es: borse di studio, CO.CO.CO);
- lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- lavoro a progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003
- somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) TUIR
- spese (peraltro non deducibili) per prestazioni di lavoro dell’imprenditore o del suo coniuge o figli o altri familiari.
3) Requisito entrate extra partita IVA: non superiori a 30.000 euro
Per essere forfettari occorre non aver percepito, nell’anno 2019, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (ad esempio pensioni) di importo superiore a 30.000 euro (non si parla di ragguaglio).
Questo requisito però è irrilevante - e quindi non se ne tiene conto - se il rapporto di lavoro è cessato (nel 2019).
4) Requisito: non avere partecipazioni in società di persone
Non possono essere forfettari 2020 i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano che nello stesso anno, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del DPR 917/1986.
L'esclusione è quindi automatica.
Rientrano invece nel regime forfettario 2020 i contribuenti che nel 2019 possedevano questo tipo di partecipazioni ma se ne sono liberati nell'anno (ad esempio per chiusura della società o per avvenuta cessione della quota).
5) Requisito da soddisfare in caso di possesso di partecipazioni in SRL
Non possono essere forfettari 2020 i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni:
- che partecipano a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del testo unico 917/1986
- che ne hanno il controllo di diritto o influenza dominante (puoi approfondire questo argomento con l'articolo: Regime forfettario: se non c’è controllo di diritto il socio della SRL è forfettario)
- che esercitino attività riconducibili alla propria, in base alle attività effettivamente esercitate.
Questa causa di esclusione però non opera se la società non deduce fiscalmente i costi corrispondenti alle fatture emesse nei suoi confronti dal soggetto in regime forfettario (o anche se non ci sono prestazioni da uno all'altra).
Questo requisito sarà verificato sostanzialmente a posteriori, a fine anno 2020.
6) Requisito in caso di attività con il datore di lavoro dipendente
Non possono avvalersi del regime forfettario 2020 le persone fisiche la cui attività sia stata esercitata prevalentemente (quindi fatturato 2019 superiore al 50%) nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. [in merito a questa problematica ed al suo avvio fin dall'1/1/2020 si veda: Forfettari nuove regole subito operative dal 2020]
Esclusioni varie: non possono essere forfettari nel 2020...
Non rientrano nel regime forfettario 2020:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali I.V.A. o di regimi forfetari di determinazione del reddito. Esempio:
- agricoltura,
- pesca,
- sali e tabacchi,
- fiammiferi,
- editoria,
- telefonia,
- intrattenimento e giochi,
- viaggi e turismo,
- agriturismo,
- vendite a domicilio,
- beni usati,
- beni all’asta
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni:
- di fabbricati o porzioni di fabbricato,
- di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), Dpr 633/1972,
- o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Se un contribuente rientra in una delle cause di esclusione citate non potrà essere forfettario 2020.
Salvo modifiche legislative, nell’anno successivo si osserveranno i dati del 2020 per capire se si potrà essere forfettari 2021.
7 Gennaio 2020