Facciamo il punto sulla compatibilità del regime forfetario con il lavoro dipendente contestuale o precedente. La legge intende impedire l’utilizzo del regime forfettario in modo abusivo da parte di chi svolgeva attività lavoro dipente
Analizziamo in particolare le limitazioni che il contratto di lavoro dipendente pone alla scelta del regime fiscale agevolato a prescindere dal reddito prodotto.
Dopo aver ricordato le cause ostative di cui alle lett. d) e d-bis, novellate dalla legge di bilancio 2019, si riporta una carrellata della prassi più significativa ad oggi sul tema del Regime forfettario e lavoro dipendente.
Cause ostative al regime forfettario
L’art. 1, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, novellata dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha istituito il regime fiscale forfettario, per il quale si desiderano esaminare le cause ostative alla sua adesione da parte del contribuente, alla luce della copiosa prassi che è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, nonché delle interpellanze avanzate dalla Camera dei Deputati.
Premesso che le cause ostative all’assunzione del regime forfetario sono le seguenti (si veda l’art. 1, comma 57, della predetta L. n. 190/2014):
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili (Art. 10, comma 1, n. 8, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), o di mezzi di trasporto nuovi (Art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427);
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari (Art. 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
d-bis. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Si precisa che si vuole circoscrivere l’esame alle predette lettere d) e d-bis), oggetto delle variazioni della predetta L. n. 145/2018.
In merito alla lettera d), la precedente formulazione osteggiava l’adozione del regime forfetario al contribuente che accompagnava, all’esercizio della propria attivi