Il regime forfettario è molto attraente per i contribuenti titolari di partita IVA, tuttavia non sempre è accessibile: in questo articolo analizziamo l’incompatibilità che può sussistere per il socio di SRL titolare di partita IVA autonoma.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 334, dell’8 agosto 2019, torna sulla questione delle incompatibilità col regime forfettario per il socio di SRL: per i tecnici delle Entrate il contribuente che partecipa ad una società senza averne controllo di diritto, né influenza dominante, né rapporti di parentela tra i soci e che intende avviare un’ulteriore attività con diverso codice Ateco, può usufruire del regime forfetario; tuttavia, al fine di escludere ogni causa ostativa, bisogna verificare la effettiva mancata riconducibilità dell’attività del socio a quella svolta dalla società.
Il quesito: l’incompatibilità del socio di SRL con il regime forfettario
Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate un contribuente ha posto una istanza nella quale dichiara di essere socio di capitale, nella misura di 1/3, di una società che svolge, tra l’altro, attività di consulenza in campo assicurativo in merito alla liquidazione dei danni da infortunio con esclusione delle attività peritali , con codice ATECO dichiarato 66.21.00.
La compagine sociale si compone di tre soci aventi la medesima quota di partecipazione di 1/3 del capitale sociale e tra i quali non sussiste alcun legame di parentela.
Il soggetto istante è intenzionato ad avviare l’attività di procacciatore d’affari con codice ATECO dichiarato 46.19.02 che prevede di svolgere anche a favore della predetta società. Detta attività risulterebbe propedeutica e complementare all’attività svolta dalla società di cui lo stesso è socio.
Il soggetto istante ha, inoltre, precisato, che:
- non esistendo patti parasociali tra i soci, per le decisioni assemblea valgono le maggioranze previste dal Codice Civile,
- non ci sono rapporti di parentela tra i soci;
- è previsto di non fatturare o fatturare una percentuale non superiore al 50% dell’intero fatturato annuo alla società di cui è socio.
Ciò premesso, il contribuente chiede un parere in merito all’applicabilità nei suoi confronti del regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11,