Regime forfettario dal 2020: tutte le nuove regole

Un dettagliato esame di tutte le novità che coinvolgono il regime forfettario nel 2020: soggetti ammessi, esclusioni, esoneri, agevolazioni, determinazione del reddito e tassazione, regime IVA e molto altro.

Regime forfettario: nuove regole dal 2020

Con questo articolo vogliamo proporre una breve ma efficace guida alle regole per i forfettari 2020.

Si ricorda che il regime forfettario è normato dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, saranno indicati, anche tra parentesi, i commi senza ulteriore precisazione).

 

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Soggetti ammessi al regime forfettario

lavoratori forfettari 2020Possono aderire al regime forfettario solo le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni.

Rientrano nelle imprese individuali anche le imprese familiari di cui all’art. 230-bis c.c. (si veda sia l’art. 1, comma 64, dell’anticipata L. n. 190/2014, sia l’ammessa detraibilità dei contributi previdenziali, versata per i collaboratori dell’impresa familiare, e consentita al titolare dell’impresa, come chiarito nella Circ. dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019, n. 9/E, parag. 4.3).

Al contrario, sono da ritenersi escluse:

  • le imprese coniugali,
  • le società semplici,
  • le associazioni e fondazioni esercenti attività commerciali,
  • oltre che le società commerciali.

 

Quali sono le condizioni per aderire al regime forfettario?

Il comma 54 le ha così individuate.

Trattasi di contribuenti che:

  1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.
    Qualora nell’anno N, il contribuente abbia iniziato l’attività a giugno e, alla fine dello stesso anno N, abbia realizzato un ammontare di ricavi pari a € 38.000, l’adesione al regime in parola è preclusa nell’anno N + 1, avendo il contribuente realizzato un ammontare di ricavi superiore alla soglia di € 35.000 (€ 5000 x 7 mesi, da giugno a dicembre).
    Inoltre, in base al successivo comma 55, per accertare che non sia superata la soglia di € 65.000:
     

    • non sono considerati gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali per adeguamento agli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Art. 9-bis, comma 9, del D.L. 24 aprile 2017, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96);
       
    • nel caso di contestuale esercizio di due attività, individuate con diversi codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
      Sull’argomento, la menzionata Circ. dell’Agenzia delle Entrate 9/2019, ha precisato che, nel caso in cui la persona fisica eserciti due attività, di cui un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e una o più attività commerciali ad essa connesse, si deve effettuare solo la somma dei ricavi realizzati nell’esercizio delle attività commerciali;
       
  2. hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad € 20.000 lordi per lavoro dipendente e assimilato [lavoro accessorio di cui all’art. 70, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), dell’anzidetto D.P.R. n. 917/1986, per lavoro a progetto di cui agli artt. 61 e segg. del citato D.Lgs. n.276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lett. c), nonché le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60, del D.P.R. n. 917/1986].

 
Se si tratta di un’attività iniziata nell’anno (start up), per aderire al regime forfettario è necessario comunicarlo in sede di dichiarazione d’inizio di attività.

 

Esclusione dal regime forfettario

Non possono aderire al regime forfettario (Comma 57):
 

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito (Si veda l’Allegato A).
    A tal proposito, l’anzidetta Circ. dell’Agenzia delle Entrate 9/2019 ha fatto le osservazioni che seguono:
     

    • casi di esclusione dal regime forfettariol’esercizio di attività preclusive del regime forfettario inibiscono l’adozione di quest’ultimo regime, anche per le altre attività esercitate;
       
    • quando il contribuente opta, nell’anno N, per il regime ordinario dell’IVA può applicare previa opzione, a partire dall’anno N + 1, il regime forfettario. Ad esempio, l’attività di agriturismo può rientrare nel regime forfettario nell’anno N + 1, se il contribuente ha optato, nel precedente anno N, per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (si veda anche la Circ. n. 7/E del 2008, paragrafo 2.2).
      Ed ancora, l’imprenditore che applica il regime del margine con il metodo analitico, nell’anno N, può optare, a partire dall’anno N + 1, previa opzione, per l’applicazione del regime forfettario per l’intera attività;
       
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che i predetti soggetti producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito totale realizzato;
     
  • i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni:
    • di fabbricati o porzioni di fabbricato,
    • di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8, del D.P.R. n. 633/1972,
    • o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427;
       
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    • a società di persone,
    • ad associazioni o a imprese familiari (in qualità di collaboratori o coadiutori) di cui all’art. 5, del P.R. n. 917/1986,
    • ovvero che controllano direttamente o indirettamente S.R.L. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
       
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
    Sono esclusi, dal predetto divieto, i professionisti o artisti che iniziano l’attività dopo aver svolto il propedeutico periodo obbligatorio di praticantato;
     
  • i soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio reddito da pensione), di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50, del P.R. n. 917/1986, eccedenti l’importo di € 30.000, a meno che il rapporto di lavoro è cessato.

 

Esoneri e agevolazioni nel regime forfettario

In merito all’IVA, i contribuenti in regime forfettario (Commi 58 e 59):
 

  1. non esercitano, per le operazioni nazionali, la rivalsa dell’IVA sugli acquisti, al cessionario o committente.
    Pertanto, l’IVA diventa un costo per detti contribuenti;
     
  2. applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l’art. 41, comma 2-bis [nota 1], del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, cioè dette cessioni non sono considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico, essendo assimilate alle operazioni interne, per le quali l’IVA non è riportata in fattura.
    Il cedente deve indicare nella fattura emessa nei confronti dell’operatore comunitario che l’operazione, soggetta al regime in esame, “non costituisce cessione intracomunitaria”, aggiungendo il relativo titolo (Circ. dell’Agenzia delle Entrate, del 4 aprile 2016, n. 10/E, parag. 4.1.2);
     
  3. applicano agli acquisti di beni intracomunitari l’art. 38, comma 5, lett. c) [nota 2], del predetto D.L. n. 331/1993;
     
  4. applicano, alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, gli artt. 7-ter e segg. (Prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato), del D.P.R. n. 633/1972.
    Pertanto, come chiarisce l’anzidetta Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016, parag. 4.1.2 , nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’IVA è sempre assolta in Italia, senza che, a tal fine, il legislatore abbia fissato una soglia minima.
    Il cessionario che applica il regime forfettario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a € 10.000.
    Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta;
     
  5. applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto sull’IVA (D.P.R. n. 633/1972), rimanendo il divieto di acquistare senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), e comma 2, del medesimo D.P.R. n. 633/1972.
    Anche per queste operazioni, i contribuenti forfettari non hanno diritto alla detrazione dell’IVA.
    Le cessioni all’esportazione, di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del ripetuto D.P.R. n. 633/1972, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l’esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
     
  6. tranne che per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, per le quali emettono la fattura o la integrano, precisando l’aliquota e l’ammontare dell’IVA e versando quest’ultima entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (Comma 60), gli stessi contribuenti forfettari sono esonerati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi previsti.
    Tuttavia, devono osservare gli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi (Sono esonerati dalla certificazione i contribuenti che effettuano le operazioni di cui al l’art. 2, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696) nonché di conservazione dei relativi documenti.
    Comunque, come la Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2019, parag. 4.1, afferma, “purché, in ogni caso, ottemperino all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico”;
     
  7. sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA, di cui all’art. 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2019, parag. 4.1);
     
  8. sono esonerati dall’applicazione delle disposizioni relative all’obbligo di emissione della fatturazione elettronica, di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015 (Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2019, parag. 4.1).
    Tuttavia, in base al comma 74, I periodo, della predetta L. n. 190/2014, per i contribuenti che, sebbene in regime forfettario abbiano volontariamente aderito esclusivamente, per l’intero fatturato annuo, alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza di cui all’art. 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno.

 

In riferimento alle imposte sul reddito, i contribuenti del regime forfettario:

  1. non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui compensi versati a terzi, tranne per le ritenute operate in virtù degli artt. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del P.R. n. 600/1973.
    Comunque, per le operazioni per le quali, essendo consentito, sono stati corrisposti emolumenti a terzi senza operare, all’atto del pagamento, la relativa ritenuta d’acconto, sorge l’obbligo d’indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del soggetto a cui detti emolumenti sono stati effettuati;
     
  2. i ricavi e i compensi percepiti dai contribuenti forfettari non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta e, pertanto, gli stessi contribuenti devono rilasciare un attestato dal quale deve emergere l’esonero in commento (Comma 67);
     
  3. sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (A 2, comma 1, lett. b), del D.M. 28 dicembre 2018);

 

Adempimenti dai quali i contribuenti forfettari sono esonerati

Con riferimento ut supra F, si precisano gli adempimenti, relativi all’IVA, dai quali i contribuenti forfettari sono esonerati (Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2019, parag. 4.1):

  • registrazione delle fatture emesse (Art. 23, del D.P.R. n. 633/1972);
     
  • registrazione dei corrispettivi (Art. 24, del D.P.R. n. 633/1972);
     
  • registrazione degli acquisti (Art. 25, del D.P.R. n. 633/1972);
     
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti (Art.39, del D.P.R. n. 633/1972), fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;

 

Obblighi rimasti in carico ai contribuenti forfettari

In contribuenti in regime forfettario, in quanto all’IVA:

  • osservano gli obblighi evidenziati nella precedente lettera F).
     

in merito alle imposte sul reddito (Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2019, parag. 4.1 e 4.2):

  • sono tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, secondo le disposizioni date dall’art. 22, del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600;
     
  • devono presentare la dichiarazione dei redditi secondo le disposizioni di cui agli artt. da 1 a 3, del detto D.P.R. n. 322/1998;
     
  • sono obbligati alla presentazione della certificazione unica delle ritenute fiscali (operate, come anticipato ut supra 1. sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente ), previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro.

 

La determinazione del reddito e sua tassazione nel regime forfettario

I contribuenti in regime forfettario determinano il loro reddito applicando il coefficiente di redditività, di cui alla tabella indicata nell’Allegato C, diversificata secondo il codice Ateco della categoria di attività esercitata.

Quindi, dal prodotto avuto, si detraggono i contributi previdenziali pagati durante l’anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, nonché le residue perdite subite negli anni precedenti all’adozione del regime forfettario, e si ottiene il reddito imponibile.

Sul reddito imponibile, si applica l’aliquota dell’imposta sostitutiva (dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP) in ragione del 15% (l’aliquota è del 5% sul reddito delle imprese individuali e su quello di professionisti e artisti che intraprendono la loro attività e rimane per i primi 5 anni di attività) e si determina l’imposta da pagare (Commi 64 e 65).

 

Più, in particolare:

  • nel caso d’impresa familiare, l’imposta sostitutiva è calcolata sul reddito forfettario realizzato dall’impresa, senza che lo stesso sia decurtato delle quote da attribuire ai collaboratori.
    I contributi previdenziali dell’INPS, inclusi quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare, si deducono dal reddito determinato forfettariamente.
    Nel caso l’ammontare dei contributi fosse superiore al reddito così determinato, l’eccedenza è deducibile dal reddito complessivo, in base all’art. 10, del D.P.R. n. 917/1986.
    Per i versamenti, si seguono le regole riguardanti l’IRPEF;
     
  • per l’avvio di nuove attività, come anticipato, si applica l’aliquota ridotta del 5%, per il primo periodo d’imposta, e per i quattro successivi, tenendo presente che l’applicazione di detta aliquota ridotta è condizionata al fatto che:
     

    • il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività;
       
    • l’attività da esercitare non consista, in nessun modo, in una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Non si considera, a questo proposito, il caso che l’attività precedentemente svolta costituisca il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora sia proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, è indispensabile che l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di continuazione dell’attività da parte del cessionario d’azienda o dell’affittuario d’azienda, non sia superiore al suddetto limite di € 65.000.

Si supponga che un’impresa familiare esercente l’attività di agenzia di commercio – non start up – consegua un ammontare di ricavi pari ad € 64.000; che nella stessa partecipa il titolare cui è attribuito il 51% del reddito ed il coniuge con l’attribuzione del 49% del reddito; che i contributi versati durante l’anno ammontino in totale, tra quelli di competenza del titolare e del coniuge, a € 7.500; che le perdite rivenienti dagli anni precedenti all’anno di immissione nel regime forfettario ammontino a € 4.180; che la percentuale di redditività è pari al 62% (Si veda l’Allegato C).

 

L’imposta è così determinata:

  • Ammontare di ricavi € 64.000 x
  • % di redditività 62%

Reddito lordo forfettario € 39.680

A dedurre i contributi previdenziali versati € 7.500 –

A dedurre perdite anni precedenti all’adozione

del regime forfettario (max 80% del reddito) € 4.180

Reddito imponibile € 28.000 x

Aliquota imposta sostitutiva 15%

Imposta sostitutiva da versare € 4.200

 

Opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari

I contribuenti forfettari possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L’opzione impegna il contribuente per almeno un triennio a seguire il nuovo regime ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Volendo optare per il regime ordinario a partire dall’anno N + 1, l’opzione deve essere manifestata nella dichiarazione annuale dell’IVA (Art. 8, del detto D.P.R. n. 322/1998) relativa all’anno N, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell’anno N + 1.

Dopo il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Comunque, il regime forfettario cessa di essere applicato a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle esaminate condizioni per aderirvi ut supra a) e b).

 

Passaggio di regime ai fini dell’IVA (Commi 61-63)

Passaggio dal regime ordinario al forfettario

Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’IVA al regime forfettario comporta la rettifica della detrazione prevista dall’art. 19-bis, del D.P.R. n. 633/1972, secondo le regole stabilite dal successivo art. 19-bis2, comma 4, da effettuarsi nella dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie.

Inoltre, l’eventuale eccedenza di IVA detraibile, risultante dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui la stessa imposta è applicata, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione secondo le regole di cui all’art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 242.

Si supponga di aver acquistato nell’anno N – 1, nell’esercizio dell’attività di agenzia, un’autovettura con pagamento di IVA pari a € 4.000.

L’IVA è stata detratta nello stesso anno N – 1. Si supponga ancora che, nell’anno N + 1, si passi dal regime ordinario a quello forfettario.

Stante così le cose, ai sensi dell’anzidetto art. 19-bis, del D.P.R. n. 633/1972, il contribuente deve versare i 3/5 dell’IVA, pari ad € 2.400, nella dichiarazione dell’IVA relativa all’anno N, da presentare telematicamente nell’anno N + 1.

 

Passaggio da regime forfettario ad ordinario

Il passaggio inverso da regime forfettario a regime ordinario comporta – per gli stessi beni strumentali acquistati durante il precedente periodo d’imposta in regime ordinario – un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui è applicata l’IVA:
 

  • è inserita anche l’imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità, di cui all’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, e all’art. 32-bis, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L . 7 agosto 2012, n. 134;
     
  • può essere esercitato, secondo le norme di cui agli artt. 19 e segg. del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell’opzione di cui all’art. 32-bis, del predetto D.L. n. 83/2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 
In presenza di credito dell’IVA, risultante dall’ultimo anno in cui la stessa imposta è applicata nei modi ordinari, detto credito può essere chiesto a rimborso ovvero può essere utilizzato in compensazione ai sensi del menzionato art. 17, del D.Lgs. n. 242/1997.

SCOPRI QUI IL DOSSIER DI GIANCARLO MODOLO DEDICATO AL REGIME FORFETTARIO

 

Passaggio di regime ai fini delle imposte sul reddito (commi 68 e 72)

Ricavi e compensi

Nel passaggio da un periodo d’imposta soggetto al regime forfettario a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, i ricavi e i compensi che, secondo le norme del regime forfettario, hanno partecipato a formare il reddito per quest’ultimo periodo d’imposta, non devono concorrere alla determinazione del reddito degli anni successivi, anche se dovessero essere di competenza di tali periodi.

D’altro canto, i ricavi e i compensi che, sebbene di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfettario, non hanno partecipato alla determinazione del suo reddito, devono partecipare alla determinazione del reddito imponibile del successivo periodo nel corso del quale si verificano i presupposti previsti dal regime forfettario.

Analoghi criteri si seguono per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfettario.

In sostanza, i ricavi ed i compensi sono guidati dal periodo d’imposta durante il quale gli stessi si presentano.

 

Spese

In quanto alle spese, nel passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfettario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, è stato stabilito che quelle sostenute nel periodo di applicazione del regime forfettario non devono partecipare alla determinazione del reddito degli anni successivi.

 

Beni strumentali

Per i beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfettario, qualora gli stessi dovessero essere ceduti dopo l’uscita da quest’ultimo regime, per poter determinare la plusvalenza o la minusvalenza (Artt. 86 e 101, del D.P.R. n. 917/1986), si assume come costo non ammortizzato quello che emerge alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre lo stesso regime forfettario.

Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfettario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

Si supponga che un’impresa in regime semplificato acquisti, nell’anno N, un bene ammortizzabile per € 10.000, che la stessa transiti nel regime forfettario nell’anno N + 2, che il residuo valore alla fine dello stesso anno N + 2, dopo aver calcolato le quote di ammortamento, sia pari ad € 6.500, che la stessa impresa, nell’anno N + 6, ritorni nel regime semplificato, che nello stesso anno N + 6 ceda il bene ammortizzabile per € 5.000.

Si deve calcolare una minusvalenza pari ad € 1.500 (= € 6.500 – 5.000).

 

Perdite fiscali

Infine, in presenza di perdite fiscali nate nei periodi d’imposta precedenti a quello dal quale decorre il regime forfettario, le stesse si possono portare in diminuzione del reddito forfettario secondo le norme del D.P.R. n. 917/1986.

A tal proposito, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 9/2019, parag. 4.3, le perdite fiscali d’impresa realizzate dai contribuenti in regime forfettario, prima dell’adozione dello stesso regime, possono essere decurtate dal reddito forfettario d’impresa e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore all’80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d’imposta.

 

La contribuzione INPS durante il regime forfettario

Si premette che il reddito forfettario, determinato secondo le suddette regole fiscali, costituisce base imponibile per la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, in base all’art. 1, della L. 2 agosto 1990, n. 233.

I contribuenti forfettari possono, durante i periodi d’imposta in cui aderiscono al regime forfettario, pagare i contributi INPS secondo le regole ordinarie, ovvero usufruire dell’agevolazione di cui appresso.

L’agevolazione consiste nel versare, con una riduzione del 35% rispetto alla quota ordinaria, i contributi.

La contribuzione agevolata impone che ne sia fatta richiesta telematica ogni anno, durante il quale si adotta il regime forfettario, entro il termine di decadenza del 28 febbraio all’INPS, utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dallo stesso Ente.

Qualora la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, si perde l’agevolazione.

Comunque l’accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando una nuova dichiarazione entro il termine stabilito, sempre che il richiedente rimanga nel regime forfettario (Comma 83).

Si deve precisare al riguardo che, per tale agevolazione, non può essere reiterata la domanda se si rientra nello stesso regime, dopo averlo lasciato per rientro volontario o obbligatorio dal regime ordinario (Comma 82)

 

Convenienza o meno ad aderire al regime forfettario

Si premette che il regime forfettario è un regime naturale, nel senso che al verificarsi delle condizioni (in primis, l’ammontare dei ricavi non superiore ad € 65.000) previste per adottare detto regime, il contribuente entra di diritto nel ridetto regime senza effettuare alcuna opzione.

Al contrario, in presenza delle previste condizioni, il contribuente può optare per il regime semplificato, se non proprio per il regime analitico.

A tal proposito, la predetta Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2019, dice: “Il regime forfettario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso del requisito stabilito dal comma 54 e non incorrano in una delle cause ostative previste dal successivo comma 57”.

 

Alcune precisazioni sulla convenienza ad aderire al regime forfettario

In tema di convenienza ad aderire al regime forfettario, si rendono necessarie le seguenti precisazioni:

  • il regime forfettario comporta che la determinazione del reddito, con detto regime, come la parola conduce ad interpretare, è quantificato in maniera forfettaria, escludendo la deduzione di costi e spese inerenti all’attività imprenditoriale o professionale;
     
  • l’unico costo che è riconosciuto in detrazione dal reddito è quello previdenziale, ovvero sono indicati in detrazione i contributi previdenziali quali l’INPS e i contributi versati alle Casse autonome previdenziali per i professionisti (si possono dedurre anche perdite rivenienti dal regime ordinario);
     
  • nella tabella, di cui all’Allegato A, sono elencati gli oneri e le detrazioni di cui si perde il diritto, appunto alla detrazione, nella determinazione del reddito, in presenza del regime forfettario;
     
  • l’IVA versata sugli acquisti, come anticipato, si trasforma in un costo secco per il contribuente, non potendo rivalersene sul committente o sul cessionario.
    In questo caso, il contribuente sia dettagliante che grossista si trova in perdente competizione sul mercato, rispetto ad altri colleghi operatori che detraggono l’IVA sugli acquisti.
    Infatti, i beni ceduti dal contribuente forfettario, a parità di condizioni con il contribuente in regime normale o ordinario, costano in più rispetto ai suoi concorrenti in regime ordinario (costo della merce sostenuto analogamente come gli altri commercianti ma maggiorato, solo nei suoi confronti, dell’IVA che non si può detrarre) sivede costretto a far lievitare il costo di acquisto dei propri beni da cedere per ottenere lo stesso margine di guadagno dei concorrenti;
     
  • l’IVA sugli acquisti di beni ammortizzabili, allatto del passaggio dal regime ordinario a quello forfettario, deve essere recuperata per tanti quinti che residuano al completamento dei cinque anni dall’acquisto, in base all’art. 19-bis2, del D.P.R. n. 633/1972.

Per concludere, l’adesione al regime forfettario o l’opzione per il regime semplificato deve essere oggetto di uno specifico e propedeutico esame comparativo, per evitare che la modesta aliquota d’imposta possa costituire lo specchio per le allodole, cioè l’unico punto di riferimento per una scelta avventata.

 

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Allegato A – Regimi dell’IVA e delle imposte sul reddito non compatibili con il regime forfettario
(Circ. dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019, n. 9/E, parag. 2.3.1)

 

Regimi incompatibili

Norma di riferimento

– agricoltura e attività connesse e pesca

Artt. 34 e 34-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633;

– vendita sali e tabacchi

– commercio dei fiammiferi

– editoria

– gestione di servizi di telefonia pubblica

– rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta

Art. 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972;

– intrattenimenti, giochi e altre attività, di cui alla Tariffa, allegata al D.P.R. n. 640/1972

Art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972;

– agenzie di viaggi e turismo

Art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972;

– agriturismo

Art. 5, comma 2, della L. n. 413/1991;

– vendite a domicilio

Art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973;

– rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione

Art. 36, del D.L. n. 41/1995;

– agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione

Art. 40-bis, del D.L. n. 41/1995.

– regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. Patent Box)

Art. 1, commi da 37 a 45, della L. n. 190/2014.

(Si veda la Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016, parag. 2.3)

 

Allegato B – Oneri e detrazioni escluse dalla determinazione del regime forfettario

 

Oneri e detrazioni

Riferimenti normativi di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e gli assegni alimentari;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari;

e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative;

h) le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore;

i) le erogazioni liberali in denaro, a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro all’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;

l-bis) il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione;

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;

l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università.

Art. 10

– Detrazioni per carichi di famiglia (coniuge, figli ecc.)

Art. 12

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, in dipendenza di prestiti o mutui agrari;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

b-bis) i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

c) le spese sanitarie, costituite dalle spese mediche e di assistenza specifica, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali;

c-bis) le spese veterinarie;

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;

d) le spese funebri;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria;

e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;

f-bis) i premi per assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi per le unità immobiliari ad uso abitativo;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali ed ambientali;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, ecc.;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un’apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute;

i-bis) abrogato;

i-ter) abrogato;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro,a favore delle associazioni di promozione sociale;

i-quinquies) le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998, n. 431, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari ecc.;

ecc. ecc.

i-septies) le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione;

i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato;

i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Art. 15

– Detrazioni per canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Art. 16

– Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Art. 16-bis

 

Allegato C – Redditività per attività secondo il codice Ateco
(schema ripreso dalla Circ. dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019, n. 9/E, parag. 4.3)

 

regime forfetario nuove regole anno 2020

 

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NOTE

[1] 2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.

[2] 5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

omissis.

c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’ articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’ articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’ articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato.
L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

SCOPRI QUI IL DOSSIER DI GIANCARLO MODOLO DEDICATO AL REGIME FORFETTARIO

 

A cura di Salvatore Dammacco

Giovedì 16 gennaio 2020