Passaggio dal regime ordinario al forfettario: attenzione ai fatti concludenti

Esercitati fatti concludenti, l’opzione per il regime ordinario invece del forfettario non è più revocabile. Esame di un caso all’attenzione dell’Agenzia Entrate.

Valutazione della convenienza del regime forfettario

Nonostante sia un regime con pochi adempimenti, quello del forfettario è sempre da valutare con estrema attenzione, senza farsi prendere la gola dalla sua semplicità. Ciò in quanto sono troppe le variabili che intervengono nella decisione sulla convenienza di esso.

Nella prassi, non avviene soltanto che l’utilizzo del regime forfettario si riveli, a consuntivo, più onerosa di quello “ordinario” (ossia il regime semplificato), ma anche il caso inverso, ossia che in un primo momento il contribuente opti per il regime “ordinario”, e che a consuntivo realizzi la minore convenienza, e che quindi cerchi di tornare indietro sulla decisione.

Al riguardo, si è del parere che i fatti concludenti non siano la mera emissione di fatture con Iva, che può certamente essere frutto di un errore (soprattutto quando se ne emette una o due al mese), bensì l’esecuzione degli adempimenti successivi, quali l’invio della Liquidazione Periodica o il versamento dell’iva.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, possiamo dire che il contribuente ha un po’ esagerato nella richiesta.

 

Il caso esaminato dall’Agenzia Entrate

Il quesito si focalizza sul comportamento di un contribuente che, per la sua attività nel 2020, ha emesso 12 fatture, regolarmente saldate, comprensive di Iva e contributo previdenziale, secondo le regole del regime fiscale ordinario.

Il 3 marzo 2021 (quindi un anno dopo…), lo stesso ha comunicato via e-mail di aver “erroneamente ed involontariamente applicato il regime ordinario di tassazione in luogo di quello forfettario, suo regime naturale per il 2020”.

Nelle more, ha presentato le liquidazioni periodiche, e presumibilmente sulle fatture ha indicato anche la ritenuta a d’acconto.

Il contribuente ritiene che tale errore materiale non possa concretizzarsi in un comportamento concludente per l’opzione (tacita) per il regime ordinario e che, pertanto, tale opzione non è stata mai esercitata.

In particolare, ritiene di poter rimediare emettendo le note di credito per lo storno dell’Iva indicata nelle fatture 2020 e, contestualmente, compensando le note di credito con la fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all’imposta stornata.

 

La risposta dell’Agenzia Entrate

Quasi inevitabile la risposta negativa dell’Agenzia, la quale, dopo aver premesso che non è prevista alcuna specifica opzione da parte del contribuente che, già in attività, decide di adottare il forfettario in sostituzione dell’ordinario applicato nei periodi precedenti, afferma il principio in base al quale la modifica del sistema fiscale o contabile adottato o la revoca dell’opzione deve in ogni caso concretizzarsi con i “fatti” fin dall’inizio dell’anno o dell’avvio dell’attività.

In verità, per quanto detto sopra, nei primi mesi dell’anno è legittimo il ripensamento, posto che ancora non è stato effettuato il versamento dell’Iva, o la presentazione della Liquidazione Periodica, sicchè il riferimento dell’Agenzia all’inizio dell’anno o all’inizio dell’attività si ritiene eccessivo, ma la risposta, nella sostanza e nella fattispecie in discorso, è accettabile.

 

Fonte: Agenzia Entrate – Risposta ad interpello 378 del 31 maggio

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 3 giugno 2021