Versamento secondo acconto imposte 2019: focus sulla normativa generale

Il prossimo 2 dicembre 2019 scade il termine per effettuare il pagamento del secondo acconto 2019 delle imposte, addizionali, cedolare secca, IVIE, IVAFE e delle imposte sostitutive. In questo articolo forniamo tutte le informazioni pratiche per un corretto calcolo e l’esame di alcuni casi particolari.

Versamento secondo acconto imposte 2019  normativa generaleIndice rapido dell’articolo:

 

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Versamento secondo acconto imposte 2019: premessa

 

Entro il prossimo 02 dicembre 2019 (il 30 novembre 2019 cade di sabato) scade il termine per effettuare il veramento del secondo acconto imposte 2019 delle imposte/addizionali, cedolare secca/IVIE, IVAFE e delle imposte sostitutive (minimi e forfettari).

Si segnala che l’art. 58 del Decreto Legge n. 124/2019 (Collegato alla legge di Bilancio 2020) ha modificato le modalità di determinazione dell’acconto per i “soggetti Isa” (inclusi i contribuenti che partecipano a soggetti trasparenti (soci di Snc e Sas o di Srl in trasparenza fiscale, soci di studi associati, collaboratori di imprese familiari) disponendo che l’acconto 2019 (e per gli anni successivi) è dovuto in due rate di pari importo ovvero pari al 50%.

Pertanto il secondo acconto imposte 2019 dovuto entro il 2 dicembre 2019 è pari al 50% del totale dell’acconto dovuto per il 2019 (al posto del 60 % come previsto in precedenza) e il totale versato per l’anno 2019 sarà pari al 90% dell’acconto complessivo dovuto.

La Risoluzione RM n. 93/2019 ha chiarito che il ricalcolo dell’acconto di cui al Decreto Legge n. 124/2019 per i soggetti Isa riguarda non solo le imposte IRPEF, IRES e IRAP ma anche l’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi e forfettari e le altre imposte sostitutive ovvero la cedolare secca sui canoni di locazione (acconto del 50% sul 95% dell’imposta dovuta) ed infine le imposte sugli investimenti esteri, IVIE ed IVAFE.

In materia di calcolo degli acconti resta sempre fatta salva la possibilità di calcolare gli acconti 2019 con il “metodo previsionale” in luogo del “metodo storico” tenendo in considerazione che eventuali errori commessi nel ricalcolo e nel versamento dell’acconto portano all’applicazione delle relative sanzioni.

 

Versamento del secondo acconto imposte: tabelle pratiche

 

Tabella pratica calcolo secondo acconto IRPEF metodo storico Persone fisiche

 

MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34

(O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO)

 

  • Fino euro 51,65 > Acconto NON DOVUTO

 

  • da euro 52,00 a euro 257,52 >  Acconto dovuto in UNICA RATA, 100%

 

  • oltre euro 257,52 >  Acconto dovuto IN DUE RATE:
    > 1^ Rata 40% del rigo RN 34

    > 2^ Rata 60% del rigo RN 34

 

Nota: Non è dovuto nessun acconto in relazione all’Addizionale regionale ; è previsto il versamento dell’acconto dell’addizionale comunale in occasione del versamento del primo acconto nella misura del 30 % del rigo RV 17.

 

Tabella pratica calcolo secondo acconto IRPEF metodo storico persone fisiche soggetti ISA

 

MODELLO REDDITI PF RIGO RN 34

(O RIGO RN61 IN CASO DI RICALCOLO DEL REDDITO)

 

  • Fino euro 51,65 > Acconto NON DOVUTO

 

  • da euro 52,00 a euro 257,52 >  Acconto dovuto in UNICA RATA, 90%

 

  • oltre euro 257,52 >  Acconto dovuto IN DUE RATE:
    > 1^ Rata 40% del rigo RN 34

    > 2^ Rata 50% del rigo RN 34

 

Nota: non è dovuto nessun acconto in relazione all’Addizionale regionale; è previsto il versamento dell’acconto dell’addizionale comunale in occasione del versamento del primo acconto nella misura del 30 % del rigo RV 17.

 

Tabella pratica calcolo secondo acconto IRES soggetti non ISA

 

MODELLO REDDITI SC RIGO RN17 O RIGO RN28 UNICO ENC

 

  • Fino euro 20,66 > Acconto NON DOVUTO

 

  • da euro 20,67 a euro 257,52 >  Acconto dovuto in UNICA RATA, 100%

 

  • oltre euro 257,52 >  Acconto dovuto IN DUE RATE:
    > 1^ Rata 40%

    > 2^ Rata 60%

 

Nota bene: come disposto dal Decreto Legge n. 138/2011 le società di capitali “di comodo” devono applicare una maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES.

 

Tabella pratica calcolo secondo acconto IRES soggetti ISA

 

MODELLO REDDITI SC RIGO RN17 O RIGO RN28 UNICO ENC

 

  • Fino euro 20,66 > Acconto NON DOVUTO

 

  • da euro 20,67 a euro 257,52 >  Acconto dovuto in UNICA RATA, 100%

 

  • oltre euro 257,52 >  Acconto dovuto IN DUE RATE:
    > 1^ Rata 40%

    > 2^ Rata 50%

 

Nota bene: come disposto dal Decreto Legge n. 138/2011 le società di capitali “di comodo” devono applicare una maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES.

 

Tabella pratica calcolo acconto cedolare secca metodo storico soggetti non ISA

 

NUOVO QUADRO RIGO LC 1

 

  • Fino euro 51,65 > Acconto NON DOVUTO

 

  • da euro 52,00 a euro 257,52 >  Acconto dovuto in UNICA RATA, 95%

 

  • oltre euro 257,52 >  Acconto dovuto IN DUE RATE:
    > 1^ Rata 38% (40% del 95%)

    > 2^ Rata 57%(60% del 95%)

 

Nota: se la cedolare secca è stata adottata nel periodo 2019 l’acconto d’imposta non è dovuto ; in caso di fuoriuscita dal regime della cedolare secca nel 2019 non occorre ricalcolare l’acconto IRPEF e l’acconto per la cedolare secca non è dovuto.

 

Tabella pratica calcolo acconto cedolare secca metodo storico soggetti ISA

 

NUOVO QUADRO RIGO LC 1

 

  • Fino euro 51,65 > Acconto NON DOVUTO

 

  • da euro 52,00 a euro 257,52 >  Acconto dovuto in UNICA RATA, 95%

 

  • oltre euro 257,52 >  Acconto dovuto IN DUE RATE:
    > 1^ Rata 38% (40% del 95%)

    > 2^ Rata 47,50% (50% del 95%)

 

Nota: se la cedolare secca è stata adottata nel periodo 2019 l’acconto d’imposta non è dovuto ; in caso di fuoriuscita dal regime della cedolare secca nel 2019 non occorre ricalcolare l’acconto IRPEF e l’acconto per la cedolare secca non è dovuto.

 

Calcolo acconto IRAP metodo storico

 

L’acconto IRAP è dovuto nella misura del 100%) o del 90 % per i soggetti ISA) sia che si tratti di persone fisiche che di società.

Valgono pertanto le tabelle previste per l’IRPEF e per l’IRES (con le dovute particolarità per i soggetti soggetti o non soggetti ad ISA) e pertanto l’acconto non è dovuto se l’importo di rigo IR 21 non supera euro 51,65 per le persone fisiche e società di persone e euro 20,66 per i soggetti IRES.

Nota: come disposto dalla Legge n. 208/2015, sono esclusi da IRAP i seguenti soggetti:

 

  1. produttori agricoli con attività rientrante nei limiti dell’art. 32 del Tuir (rimangono soggetti se eccedono tali limiti );
     
  2. cooperative / consorzi che forniscono servizi nel settore della selvicoltura (art. 8 D. lgs n.227/2001)ovvero cooperative agricole che effettuano la manipolazione/conservazione/trasformazione e alienazione di prodotti agricoli (o di animali) conferiti prevalentemente dei soci ;
     
  3. cooperative che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci e cooperative della piccola pesca o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l’uso esclusivo di navi di categoria 3 o 4 o la pesca in acque interne.

 

Occorre inoltre considerare ,ai fini del calcolo dell’acconto IRAP, l’aumento dell’aliquota previsto per le Regioni in disavanzo sanitario unitamente alle riduzioni/maggiorazioni delle delibere regionali (l’agenzia delle entrate con un comunicato del 21 giugno 2019 ha disposto una maggiorazione dello 0,15 % per le regioni Calabria e Molise).

 

Calcolo secondo acconto 2019: casi particolari

 

Regime dei minimi e forfettari

 

I soggetti che nel 2018 hanno usufruito del “regime dei minimi” e che hanno continuato tale regime anche nel 2019 devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con la percentuale prevista del 100% (o del 90% se attività soggetta ad ISA come codice Ateco) se il rigo specifico del quadro LM supera i 52 euro (fino ad euro 51,65 acconto non dovuto, da euro 52 ad euro 257,52 acconto in unica rata, oltre euro 258 in due rate).

Nota: i contribuenti in regime dei minimi nel 2018 che sono fuoriusciti a decorrere dal 2019 e che hanno adottano in tale anno il regime “ FORFETARIO “ devono versare l’acconto 2019 dell’ imposta sostitutiva con il metodo storico (codici tributi 1793/1794) da indicare nel quadro LM.

 

Contribuenti forfettari nel 2018 e nel 2019

 

I soggetti che hanno scelto il regime forfetario nel 2018 e vi proseguono nel 2019 versano l’acconto dell’imposta sostitutiva (15% – 5% se startup) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF (è possibile applicare il criterio storico o il criterio previsionale).

Nota: la Risoluzione RM n. 93/2019 ha chiarito che il ricalcolo dell’acconto di cui al Decreto Legge n. 124/2019 per i soggetti Isa riguarda non solo le imposte IRPEF, IRES e IRAP ma anche l’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi e forfettari.

 

Contribuenti ordinari 2018 e forfettari nel 2019

 

Tali contribuenti non devono versare l’acconto relativo all’imposta sostitutiva per l’assenza del reddito di riferimento.

In materia di acconti IRPEF si ritiene possibile versare gli acconti 2019 in relazione ad altre tipologie di reddito dichiarate nel 2018.

 

Contribuenti forfettari nel 2018 e ordinari nel 2019

 

Si ritiene consigliabile versare gli acconti 2019 dovuti in relazione al reddito forfetario (tributo 1790) che verranno poi indicati nel quadro RN 38 del modello redditi 2020.

 

Acconti IVIE e IVAFE

 

L’acconto è dovuto se il rigo RW7 (IVIE) supera euro 51,65; ovvero se il rigo RW6 (IVAFE) supera sempre lo stesso importo e le regole sono le medesime previste per l’imposta IRPEF:

 

a) acconto in unica soluzione fino ad euro 257,52 o in due rate (40% e 60%) se superiore ai 258 euro.

 

Nota: anche nel caso di specie valgono le regole disposte dal Decreto Legge n. 124/2019 per i soggetti Isa.

 

La rideterminazione obbligatoria dell’acconto storico

 

Fatto salvo il caso di optare per il calcolo degli acconti con il metodo previsionale occorre tenere in considerazione che per i soggetti che procedono con il calcolo dell’acconto con il “metodo storico “ (in presenza di specifici casi ) è d’obbligo procedere al ricalcolo degli acconti.

 

Deduzione per distributori di Carburante

 

La Legge n. 183-2011 ha introdotto una specifica deduzione forfettaria per i distributori di carburante sulla base del “volume d’affari“ come stabilito dal Decreto legge n. 69-2013 (bonus che va in relazione ai litri erogati).

Ai fini dell’acconto del 2019 la base di calcolo deve essere assunta senza tener conto della disposizione in oggetto.

 

Attività di noleggio occasionale

 

I soggetti che si sono avvalsi della possibilità di assoggettare ad un’imposta sostitutiva del 20% i proventi derivanti da noleggio di imbarcazioni e navi da diporto con durata inferiore ai 42 giorni devono comunque considerare tali proventi in maniera integrale per il calcolo dell’acconto 2019.

 

Soggetti sottoposti a procedure di crisi

 

I soggetti sopra indicati (art. 14, c. 3, Decreto legge n. 18/2016 ) devono calcolare l’acconto con il metodo storico senza tener conto della riduzione del reddito imponibile derivante dall’esclusione dei contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti a procedure di crisi.

 

Titolari di obbligazioni

 

I titolari di obbligazioni (art. 13, commi 1 e 2, Decreto Legislativo n. 239/96) ai fini del calcolo dell’acconto con il metodo storico non devono tener conto del 70% dell’ammontare delle ritenute di determinate tipologie di obbligazioni scomputate per il periodo precedente.

 

Superammortamento e iperammortamenti

 

Iperammortamento

 

Per espressa previsione normativa dell’articolo 1, comma 12, Legge n. 232/2016,la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2017 e 2018 è stata effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella determinata in assenza di iperammortamento.

L’articolo 1, comma 65, Legge n. 145/2018, al pari delle precedenti analoghe norme agevolative,sterilizza la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 e il 2020: gli acconti vanno cioè calcolati senza tenere conto della maggiorazione del costo di acquisizione del bene iperammortizzato.

 

Superammortamento

 

Occorre ribadire che per il calcolo dell’acconto 2019 non deve essere applicato alcun ricalcolo (non è quindi necessario effettuare alcuna “sterilizzazione” in relazione all’applicazione della disciplina dei super-ammortamenti 2018 e pertanto non bisogna rideterminare l’IRES/IRPEF relativa al 2018 come se non si fosse fruito dell’incentivo).

 

Nota: si rammenta che l’art. 1 comma 12 della Legge n. 232/2016 in precedenza stabiliva che “la determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo” fosse “effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative al super ammortamento.

 

Acconti e decesso del contribuente

 

In caso di decesso del contribuente ai fini del versamento degli acconti è applicabile la seguente normativa:

 

  1. decesso avvenuto tra il 01/01 ed il 16/06: non è dovuto alcun acconto;
     
  2. decesso avvenuto tra 16/06 ed il 30/11: non è dovuto il secondo acconto imposte (il primo acconto versato sarà scomputato a cura degli eredi).

 

Il presente articolo completa e approfondisce il precedente “Versamento Acconti Imposte 2019: normativa generale e casi particolari” pubblicato in data 22/07/2019.

 

A cura di Celeste Vivenzi

Mercoledì 27 novembre 2019