In questo approfondimento si propone una guida completa all’obbligo di invio dei corrispettivi telematici giornalieri, valido per tutti a partire dal 1° gennaio 2020.
L’articolo ricorda i soggetti obbligati ed i soggetti esclusi dall’adempimento e approfondisce le differenti modalità di invio dei corrispettivi, senza tralasciare la funzione del documento commerciale, il credito d’imposta per Registratori Telematici e le sanzioni previste per il mancato invio dei corrispettivi.
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 2020
Scontrino elettronico 2020
Il 1° gennaio 2020 avrà inizio un’altra fase della rivoluzione telematica messa in atto dal Fisco italiano, che sta smaterializzando man mano tutti i dati contabili e fiscali, dai supporti analogici agli invii giornalieri telematici.
Da tale data scatterà l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22 del DPR 633/72. Per i soggetti che nell’anno 2018 hanno avuto un volume d’affari superiore a € 400.000 l’obbligo ha già avuto decorrenza dallo scorso 01/07/2019.
Ecco un indice rapido dell’articolo:
- I soggetti interessati dal 1° gennaio 2020
- I soggetti esclusi dall’invio dati dei corrispettivi giornalieri
- Come si fa la memorizzazione e trasmissione telematica
- Il documento commerciale
- Credito d’imposta per Registratori Telematici
- Sanzioni in caso di mancata trasmissione
I soggetti interessati dal 1° gennaio 2020
I soggetti interessati all’adempimento sono quelli di cui all’art. 22 DPR 633/72 cioè coloro che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimiliate per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non richiesta dal cliente.
In questa categoria rientrano i commercianti al minuto per le cessioni di beni in locali aperti al pubblico, coloro che svolgono prestazioni di servizio quali ad esempio le prestazioni alberghiere, le attività di somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi come i bar e i ristoranti, nonché tutti i soggetti che erogano prestazioni di servizi, ad esempio gli artigiani nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti.
I soggetti esclusi dall’invio dati dei corrispettivi giornalieri
Con il DM 10.5.2019 sono state previste per il primo periodo di applicazione delle disposizioni in esame, una serie di fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, ferma restando in capo ai soggetti esonerati la possibilità di scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, questo in un’ottica di semplificazione: ad esempio i soggetti passivi IVA tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che possono adempiere l’obbligo in argomento mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al Sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.
Come detto si parla di primo periodo di applicazione delle disposizioni, intendendo con questo che le operazioni qui sotto riportate sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica fino a che non interverrà un provvedimento legislativo che disponga diversamente.
Pertanto, nella fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica ai seguenti gruppi di casistiche.
1) Soggetti esclusi dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 2 DPR 696/96)
L’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015.
Le operazioni individuate dall’art. 2 del DPR 696/96 sono le seguenti:
- cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
- cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34, comma 1, DPR n. 633/72;
- cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;
- cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
- prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
- cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie;
- operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D. Lgs. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
- somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
- prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia;
- prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto f