Pagare a rate dopo il 30 settembre 2019? Ecco perché si può fare

Ricostruiamo velocemente l’impianto normativo, essenziale per capire la logica della proroga stabilita dal D.L. Crescita e dunque per individuare se è possibile o no rateizzare i versamenti dopo il 30 settembre.

dichiarazione dei redditi 2019 anno d'imposta 2018Qual è la scadenza ordinaria di pagamento delle imposte?

 

La risposta sta nell’art. 17 del DPR 435/2001.

Il termine scade l’ultimo giorno del sesto mese dopo la chiusura del periodo d’imposta (quindi 30/06 per chi ha l’esercizio solare, 31/07 per chi chiude al 31 gennaio, 31/08 per chi ha l’esercizio al 28 febbraio e così via).

 

La stessa norma (l’art 17, comma 2) ci dice poi che:

i versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

 

Abbiamo quindi individuato la scadenza ordinaria (quella principale).

Poi ci sono le scadenze subordinate (esempio: versamento a rate).

Ogni proroga della scadenza ordinaria trascina con sé le scadenze subordinate.

 

La rateazione dei versamenti delle imposte

 

La possibilità di rateazione è invece prevista dall’art. 20 del D. Lgs. 241/97:

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza […]“.

 

Quindi, nel caso di rateazione, le rate successive alla prima non hanno una scadenza loro propria, ma sono subordinate alla scadenza del termine ordinario di versamento, dipendendo da quello.

 

Per i versamenti del 2019 cosa è successo?

 

E’ successo che per i soggetti ISA (ad eccezione di alcuni casi) il D.L. Crescita (ormai convertito) ha stabilito che:

i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019“.

 

 

Quindi quali sono i termini oggetto di proroga? E quando scadranno le rate nel 2019?

 

Sono quelli dell’art. 17 di cui parlavo all’inizio, ossia i termini ordinari di pagamento (termine principale).

Ossia il 30 giugno per chi ha l’esercizio solare, ma anche quelli successivi (31/07 per gli esercizi chiusi in gennaio, 31/08 per quelli chiusi in febbraio …).

Questi termini di versamento passano al 30 settembre 2019.

Ma, essendo questo il nuovo termine principale, tutti i termini secondari si spostano di conseguenza.

E così, le rate potranno essere quindi versate nei mesi successivi, ma rivolgendosi la proroga ai soli soggetti Iva e dovendosi rispettare il termine finale previsto dal D. Lgs. 241/97, le rate successive alla prima scadranno il 16/10 e al massimo il 16/11.

 

E’ possibile tuttavia sfruttare la proroga dei versamenti delle imposte 2019 al 30 settembre per creare una rateazione su misura. Leggi qui come >

 

A cura di Filippo Mangiapane

Mercoledì 10 Luglio 2019