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Rateizzazione dopo la proroga al 30 settembre 2019: criticità e regole
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Le scadenze 2019
La sostituzione degli Studi di Settore con i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale ha comportato tempi lunghi per l’Amministrazione Finanziaria, tali da non mettere i contribuenti nella possibilità di adempiere nei tempi alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e conseguenti versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali.
Per questo motivo è stata prevista una proroga delle scadenze, inserendo l’art. 12-quinquies nel D.L. 34/2019 (cosiddetto decreto “crescita”) la cui conversione in legge è già stata approvata venerdì scorso dalla Camera e in settimana sarà approvato in via definitiva dal Senato (convertito definitivamente il 27/6/2019, NdR).
Le regole della proroga al 30/9/2019
Questa disposizione prevede lo slittamento al 30 settembre 2019 della scadenza dei versamenti per chi è soggetto agli I.S.A. (compresi i soci di società di persone, associazioni professionali, società di capitali e soci “in trasparenza”). La proroga vale anche per l’IRAP, per i contributi previdenziali in dichiarazione e per il saldo IVA 2018.
Non è dovuto lo 0,40% per lo slittamento dei versamenti a settembre in una unica rata, salvo che per l’IVA (per quest’ultima lo 0,40% si deve calcolare dal 18/3/2019). Dopo il 30/9 e fino al 30/10 sarà ancora possibile il versamento delle imposte maggiorando però l'importo dello 0,40%.
La norma che prevede la proroga non cita espressamente i contribuenti minimi e quelli forfettari (le loro attività sarebbero soggette agli ISA ma una norma specifica li esenta): non ci sarebbe motivo per non comprenderli nella proroga, salvo pure esigenze di cassa. (e infatti la proroga è stata confermata anche per questi soggetti e per chi ha iniziato/cessato le attività nel corso del 2018 -> Proroga versamenti a settembre anche per minimi e forfettari - n.d.R, 29/6/2019)
E per chi vuole rateizzare?
Per i contribuenti che usufruiscono della proroga e intendono rateizzare il versamento di quanto dovuto si deve considerare che la prima rata decorre dal 30/9/2019, dopodichè:
- I titolari di partita IVA (quindi ad esempio le ditte individuali, le società) dovranno versare la seconda rata entro il 16/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 16/11/2019 (slitta al 18/11).
- I non titolari di partita IVA (quindi ad esempio i soci delle società) dovranno versare la seconda rata entro il 31/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 30/11/2019 (slitta al 2/12).
Le seconde e terze rate dovranno essere gravate dello 0,40%.
Leggi anche: Pagare a rate dopo il 30 settembre 2019? Ecco perché si può fare
Chi non ha la proroga
Non possono avvalersi della proroga "lunga" i contribuenti non soggetti agli I.S.A., quindi ad esempio i dipendenti, i pensionati, chi deve dichiarare redditi da immobili, anche in cedolare secca, redditi occasionali o altri “diversi” o altri tipi di redditi non di impresa o da attività di lavoro autonomo oppure chi esercita una delle attività d’impresa/lavoro autonomo per le quali però non è stato approvato l’ISA.
Per questi contribuenti la scadenza resta quella fissata originariamente:
- 30/6/2019 (spostata all’1/7/2019 in quanto festiva);
- (ma) si potranno avvalere di 30 giorni in più con l’aggiunta però dello 0,40% alle somme dovute;
- potranno rateizzare il versamento di quanto dovuto, con le stesse scadenze degli anni precedenti.
La proroga non è un obbligo
Naturalmente chi volesse versare le imposte o contributi senza aspettare settembre è libero di farlo.
La proroga a settembre potrebbe essere “sfruttabile” anche da parte dei contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno potuto versare ad esempio gli acconti dell’anno 2018 (alle precedenti scadenze di luglio e novembre 2018).
Esempio: un contribuente che a novembre 2018 per qualsiasi motivo non ha avuto la possibilità di versare il secondo acconto delle imposte 2018 potrebbe, attraverso il ravvedimento operoso, versare a giugno, luglio e agosto e mettersi in pari.
La presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi al 30/11
La scadenza di questo obbligo viene spostata definitivamente, a regime, e quindi anche per gli anni successivi fino a future modifiche legislative, al 30 novembre.
Per le aziende che non hanno l’esercizio “solare” e per i casi di operazioni straordinarie il termine diventa l’undicesimo mese dopo la chiusura dell’esercizio.
Luned' 24 giugno 2019
Roberto Pasquini
-> aggiornamento 1 agosto 2019:
la risoluzione n. 72 dell'1/8/2019 conferma tutto, anche lo spostamento della scadenza del 30/9 al 30/10/2019 con maggiorazione dello 0,40%.
Confermate le tre possibili rate per i titolari di partita IVA: 30/9 - 16/10 - 18/11.
Per i NON TITOLARI di partita IVA le scadenze delle eventuali rate saranno: 30/9 - 31/10 - 2/12
Viene confermato anche che prima del 30/9/2019 si possono effettuare anche più pagamenti "a libera scelta", l'importante è che entro il 30/9 sia versato quanto dovuto
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Per ulteriori informazioni consulta anche la sezione dedicata alle scadenze fiscali mese per mese-->
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