Proroga versamenti imposte 2019: chi è escluso?

Con la conversione del Decreto Crescita è stata resa ufficiale la proroga dei versamenti di imposte risultanti dalle Dichiarazioni dei Redditi di quest’anno.

La nuova scadenza è stabilita al 30 settembre 2019, ma non tutti i contribuenti possono usufruire di tale proroga: vediamo quindi quali sono i casi di esclusione, cui si applicano quindi le normali scadenze.

proroga versamenti imposte 2019 e casi esclusiProroga versamenti imposte 2019:
Il nuovo termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni

L’art. 12-quinquies, comma 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 ha previsto la proroga dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

La nuova scadenza, senza che sia necessario aggiungere la maggiorazione dello 0,40 per cento, è il 30 settembre 2019.

In generale deve essere osservato come la proroga riguardi esclusivamente i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici di affidabilità, anche se trova applicazione una delle cause di esclusione.

Inoltre, secondo quando chiarito dall’Agenzia delle entrate, possono beneficiare del maggior termine di versamento anche i contribuenti che determinano il reddito con i criteri forfetari di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014, con altri criteri forfetari e coloro che hanno applicato il regime di “vantaggio” (ex minimi).

 

Casi esclusi dalla Proroga versamenti 2019:
Contribuenti non esercenti attività economiche

Non sussisteva alcuna ragione per disporre la proroga per i contribuenti che non esercenti attività economiche, quindi per i quali non trovano applicazione gli ISA.

Si tratta prevalentemente di soggetti “privati”, non in possesso del numero di partita Iva.

La proroga non riguarda neppure le società semplici non esercenti attività commerciali, ne i soci che partecipano a società di capitali non trasparenti, che quindi non applicano la disciplina di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR.

In tutti questi casi i termini per effettuate il versamento delle imposte senza alcuna maggiorazione sono scaduti il 1° luglio 2019 (il 30 giugno cadeva di domenica).

Resta ferma la possibilità di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi rispetto alla scadenza originaria, con la maggiorazione dello 0,40%, quindi entro il 31 luglio prossimo.

 

Casi esclusi dalla proroga: la situazione dei soci lavoratori di società di capitali non trasparenti

I soci lavoratori di società di capitali non trasparenti (per i quali non opera la proroga), possono incontrare difficoltà nell’operazione di liquidazione dei contributi per la parte eccedente il “minimale”. 

In linea di principio la società partecipata, soggetta agli ISA, potrebbe determinare il reddito da sottoporre a tassazione ai fini IRES, fino al 30 settembre prossimo.

Tuttavia, il socio, il cui termine di versamento (con la maggiorazione dello 0,40 per cento) dei contributi scade il 31 luglio prossimo, non può attendere la comunicazione della Società.

Secondo quanto chiarito dall’INPS, la base imponibile per il computo dei contributi dovuti dal socio per la parte eccedente il minimale, è costituita dal reddito dichiarato dalla società, in ragione della quota di partecipazione posseduta.

E’ dunque irrilevante che il reddito non sia stato distribuito, né imputato in base al principio di trasparenza.

La tempistica tra i due soggetti, società e socio, risulta dunque disallineata.

La società risulterà di fatto obbligata ad anticipare la determinazione del reddito, come se non fosse stata prevista la proroga, per comunicare al socio il risultato dell’esercizio al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi contributivi.

 

Casi esclusi dalla Proroga versamenti 2019
Contribuenti di maggiori dimensioni

L’esercizio di un’attività economica per la quale sia stato approvato il relativo ISA non è sufficiente per fruire della proroga dei termini di versamento al 30 settembre 2019.

A tal fine deve sussistere contestualmente un’ulteriore condizione. I contribuenti devono dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

Tale limite è pari a 5.164.569 euro. Conseguentemente, il versamento deve essere effettuato entro il 31 luglio prossimo, con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dai contribuenti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi di ammontare superiore al predetto limite.

 

 

A cura di Nicola Forte

Martedì 9 Luglio 2019