E’ iniziata la stagione delle dichiarazioni con tanti dubbi derivanti dall’emergenza CoronaVirus.
In questo articolo analizzeremo le problematiche riguardanti gli ISA da allegare alla dichiarazione per il 2019 anche alla luce del decreto Rilancio appena approvato.
Gli ISA, sorti in “sostituzione” degli studi di settore come strumenti per “guidare” l’affidabilità fiscale delle attività economiche, si scontrano ora con l’anomalia assoluta di una fase emergenziale dovuta all’epidemia da Covid-19.
Se è vero che questa problematica lascia indenni, per così dire, i periodi di imposta fino al 2019, ancora potenzialmente accertabili, va considerato anche che il 2020 è un anno finanziariamente critico per le imprese e le professioni, e inaugura un periodo di difficile gestione, prevedibilmente negativo rispetto ai risultati economici abituali.
Occorrerà pertanto sia evitare conseguenze troppo sfavorevoli nell’immediato, sia apportare adeguati correttivi almeno per il corrente anno 2020.
Le novità in materia di ISA qui esaminate prendono in considerazione il c.d. decreto “rilancio” (D.L. 19.05.2020, n. 34).
[Per approfondire…“ISA 2020 meno complicati rispetto al 2019“]
ISA: aspetti generali
I nuovi strumenti – volti a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – trovano la propria base normativa nell’art. 9-bis del D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21.06.2017, n. 96.
L’art. 1, comma 931, della legge 27.12.2017, n. 205, ne ha in seguito stabilito la decorrenza a partire dal periodo di imposta 2018, da dichiarare – mediante il modello REDDITI – nel 2019.
Gli ISA sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi di imposta; in sostanza, rappresentano la sintesi di indicatori elementari che verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili ed esprimono – su una scala da 1 a 10 – il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.
Il livello di affidabilità assume rilevanza ai fini del regime premiale previsto dalla norma.
Il comma 2 dell’art. 9-bis citato prevede che gli ISA:
- siano approvati con decreto del MEF entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati;
- siano soggetti a revisione ogni due anni.
Le eventuali integrazioni degli indici, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, devono essere approvate entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche interessate dagli indici.
Cause di esclusione
Sono esclusi dall’applicazione degli ISA:
- i contribuenti che nel periodo interessato abbiano iniziato o cessato l’attività, ovvero non si trovino in condizioni di normale svolgimento della stessa;
- i contribuenti che dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici.
Per le imprese, tra i ricavi sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli [art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), TUIR], mentre per i lavoratori autonomi sono considerati rilevanti i compensi in denaro o in natura percepiti n