ISA 2020 meno complicati rispetto al 2019

Con il provvedimento del 31 gennaio 2020 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili i 175 modelli in versione definitiva per l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa).

ISA 2020 meno complicati? Sembra di sì, almeno rispetto al 2019.

La struttura e la composizione dei righi del nuovo quadro H è praticamente identica a quella dei quadri RE, per la determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni: le relative istruzioni precisano che nei righi del quadro H devono essere riportati gli stessi importi dichiarati nei corrispondenti righi del quadro RE.

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ISA 2020: con il provvedimento del 31 gennaio 2020 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili i 175 modelli in versione definitiva per l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa).

Si tratta dei modelli che dovranno essere utilizzati nella prossima dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020 dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il provvedimento individua anche i dati rilevanti per il periodo di imposta 2020 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2020” per il periodo d’imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

Modelli e istruzioni online degli ISA 2020

I nuovi modelli ISA 2020 dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa (elenco allegato alle istruzioni Parte Generale).

I modelli compilati dovranno essere trasmessi telematicamente alle Entrate insieme alla dichiarazione dei redditi, tramite i canali Entratel o Fisconline oppure incaricando un intermediario.

Le indicazioni per consultare e acquisire i dati “precalcolati”

Come ormai noto la compilazione degli ISA comporta da una parte l’inserimento di dati specifici da parte del contribuente e dall’altro l’inserimento di altri dati scaricati direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo provvedimento definisce pertanto anche le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, che puntualmente, accedendo al proprio cassetto fiscale.

Nel primo caso gli intermediari in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente possono trasmettere all’Agenzia via web un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali ricevere i dati “precalcolati”.

Definizione degli Isa

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono un insieme di indicatori che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala che va da 1 a 10, con l’obiettivo di stimolare la compliance e rafforzare la loro collaborazione con l’Amministrazione finanziaria.

I contribuenti che ottengono punteggi più alti risultano più “affidabili” e per questo hanno accesso ad alcuni benefici premiali, come, per esempio, l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.

 

Le principali novità che riguardano i modelli Isa 2020

Sono state eliminate tutte le informazioni relative all’indicazione separata dei ricavi, dei costi e delle consistenze di magazzino relativi alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso; conseguentemente, le componenti positive e negative di reddito, da indicare nel quadro F, dovranno far riferimento, in maniera indistinta, sia ai beni ad aggio o ricavo fisso che a tutti gli altri beni.

Le ulteriori modifiche, degne di segnalazione, riguardano l’eliminazione dei righi contenenti le voci “Spese per acquisti di servizi” e “Altri costi per servizi” riuniti nel solo rigo “Costi per servizi” e di quelli contenenti le informazioni puntuali su:

– quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto;

– Spese per lavoro per personale di terzi distaccato presso l’impresa o con contratto di somministrazione di lavoro;

– Spese per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria, per omaggio a clienti ed articoli promozionali;

– Valore dei beni strumentali relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria.

La struttura dei quadri è analoga a quella dello scorso anno e prevede pertanto una parte di istruzioni generali, un quadro dedicato alle spese per il personale e i dati contabili di imprese e professionsiti.

Al riguardo, i quadri dei dati contabili G e H afferiscono a Isa applicabili agli esercenti arti e professioni approvati, rispettivamente, nel 2018 e nel 2019.

La diversificazione dei due quadri si deve al fatto che per i nuovi Isa (professionisti), approvati con il Dm 24 dicembre 2019, la relativa elaborazione è stata effettuata sulla base delle variabili individuate omogeneamente rispetto ai dati desumibili dal quadro di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni della dichiarazione dei redditi.

Tale scelta è in linea con le disposizioni tese alla semplificazione di cui all’articolo 4-quinquies del Dl n. 34/2019, il quale ha previsto che, a partire dal periodo d’imposta 2020, dai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa siano esclusi quelli già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi.

Il provvedimento ha previsto che le eventuali successive modifiche alla modulistica verranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. Negli anni precedenti, al contrario, per ogni modifica della modulistica studi di settore/Isa era necessaria la relativa approvazione con provvedimento del direttore dell’Agenzia. Le modalità previste quest’anno, del resto, sono coerenti con quanto disposto nei provvedimenti di approvazione di Redditi 2020 di cui i modelli Isa, anche se approvati separatamente, costituiscono parte integrante.

Chi NON deve presentare il modello

Non devono presentare gli ISA i contribuenti per i quali ricorre una o più delle “cause di esclusione” previste e cioè:

– coloro che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività

– quelli che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro

– i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari

– i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati

– coloro che hanno categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’Isa

– le società cooperative, le società consortili e i consorzi, che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

– i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “trasporto con taxi” (codice attività 49.32.10) e di “trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (codice attività 49.32.20), di cui all’Isa AG72U

– le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’Isa BG77U.

Sono, inoltre, esclusi dagli Isa gli enti del Terzo settore non commerciali, che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (articolo 80, Dlgs n. 117/2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che applicano il regime forfetario (articolo 86, stesso Dlgs), le imprese sociali (Dlgs n. 112/2017). L’esclusione di tali soggetti è però subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 108 del Tfue (articolo 101, comma 10, del Dlgs n. 117/2017).

4 febbraio 2020

Vincenzo D’Andò

 

Le infromazioni riportate sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico