Ecco le anomalie ISA (o studi di settore) che non piacciono al Fisco

Sono in partenza le comunicazioni di anomalie ISA e studi di settore per il periodo 2016 – 2019.
Il contribuente destinatario della comunicazione potrà giustificare l’anomalia tramite apposita comunicazione oppure procedere al ravvedimento operoso, tramite presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”.

anomalie isaAnalogamente a quanto avvenuto nel provvedimento varato a luglio scorso, in cui venivano stabilite le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA per il triennio 2017-2019, con un ulteriore provvedimento, pubblicato nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA per il triennio 2016 – 2018.

Naturalmente, quelle dei periodi di imposta 2016 e 2017 riguardano gli studi di settore, mentre quelli del 2018 riguardano gli ISA.

Avevamo già discusso di tale attività di compliance in un articolo precedente, vedi…

 

Anomalie ISA: le lettere di compliance

In presenza di tali anomalie, viene recapitata nel cassetto fiscale del contribuente interessato un’apposita comunicazione, nella quale si invita a valutare la correttezza dei dati inseriti, ed a comportarsi conseguentemente.

Ma veniamo alle anomalie, innanzi tutto.

Esse riguardano:

  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino, in particolare della durata delle scorte;
     
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2019 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro; si tratta di soggetti che quindi hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e REDDITI 2019;
     
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2016–2018 indicando nel modello REDDITI “Periodo di non normale svolgimento dell’attività” (con esclusione di quelli che risultano in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni, e di quelli che hanno indicato come codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende);
     
  • imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2018, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
     
  • imprese che esercitano trasporto di merci su strada e servizi di trasloco con incongruenze, per il 2018, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso; tali sono la mancata indicazione dei “Costi sostenuti per subvezione” (C40), la mancata indicazione del “Numero complessivo di veicoli isolati” (D01), del “Numero complessivo di complessi di veicoli e veicoli rimorchiati oltre quelli costituenti il complesso” (DD11) e del “Numero complessivo di trattori isolati (oltre quelli costituenti il complesso)” (D21), la mancata indicazione del “Valore dei beni strumentali” (F21, campo 1);
     
  • soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi che presentano, per il 2018, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
     
  • imprese che presentano per il 2018 incongruenze tra l’ISA presentato e le modalità di svolgimento delle attività dichiarate (limitatamente agli intermediari del commercio); tali sono le caselle da C01 “Agente di commercio” a C11 “Procacciatore d’affari”; non barrate, e le caselle di rigo C12 “Tipologia di agente/rappresentante (1= monomandatario; 2 = plurimandatario)” assente;
     
  • contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti nel relativo Albo (alla data di chiusura del periodo d’imposta);
     
  • soggetti che, per i periodi d’imposta 2016, 2017 e 2018, hanno indicato nel modello REDDITI la causa di esclusione “1, ossia inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta”;
     
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo 2018, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2019;
     
  • soggetti che operano in forma individuale che, per il periodo 2018, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2019;
     
  • professionisti che, per il periodo 2018, hanno indicato nel quadro G del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (G01) e il volume d’affari (G16) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2019;
     
  • professionisti che, per il 2018, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2019; in particolare, nel calcolo degli incarichi, per ciascun percipiente (con campo 1, “Causale”, campo 1, pari ad “A”), va calcolata la somma dei sostituti d’imposta che hanno dichiarato un imponibile nel campo 8 del mod. CU 2020.

Si tratta, a ben vedere, si tratta delle medesime anomalie già approvate col Provvedimento di luglio, riferite come detto al triennio 2017-2019, nelle quali sono stati aggiornati i riferimenti ai righi e ai quadri e si è verificata la soppressione della precedente anomalia n. 16 e l’accorpamento delle anomalie 13 e 14.

Come detto, le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, e trasmesse via Entratel anche all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia Entrate, viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato un messaggio di posta elettronica e/o tramite SMS, con cui si comunica il deposito della comunicazione presso il Cassetto fiscale.

Per i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione per la trasmissione delle comunicazione all’intermediario, né risultano abilitati ai servizi Entratel/Fisconline, non resta quindi che accedere periodicamente al Cassetto fiscale al fine di visualizzare le eventuali anomalie agli ISA riscontrate dall’Agenzia.

 

Le tutele per il contribuente

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia (che consente di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità). Anche tali risposte, inviate direttamente o tramite l’intermediario, saranno rese disponibili nel cassetto fiscale.

Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, questi potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

In quest’ultimo caso andrà applicata la sanzione fissa di € 250, trattandosi di errata modalità di compilazione della dichiarazione (che non ha inciso sulla determinazione dell’imposta); occorrerà poi prestare attenzione ai riflessi della modifica sull’esito degli importi Studi di settore o punteggio Isa, anche in ragione dell’eventuale regime premiale applicato.

 

Sul tema leggi anche: ISA e Studi di settore e grave incongruenza dello scostamento 

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 17 Novembre 2021