Nel cassetto fiscale del contribuente le comunicazioni di anomalia ISA

L’Agenzia delle Entrate ha approvato un apposito provvedimento con il quale rende note le diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore (per il periodo 2017) e degli ISA (per i periodi 2018 e 2019), al ricorrere delle quali viene recapitata nel Cassetto fiscale del contribuente interessato un’apposita comunicazione.

Come riportato nel diario fiscale quotidiano del 21 luglio scorso, l’Agenzia delle entrate ha comunicato la messa a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, di elementi e informazioni relativi a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA, nonché le eventuali risposte inviate dallo stesso contribuente, anche per il tramite del suo intermediario, relative alle comunicazioni stesse utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle entrate.

 

Comunicazioni di anomalia ISA: i contribuenti coinvolti

Vediamo quindi di esaminare quali sono i contribuenti interessati e le relative anomalie, tante delle quali, invero, abbastanza macroscopiche:

  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
     
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2020 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
     
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017–2019 indicando nel modello REDDITI 2020 “Periodo di non normale svolgimento dell’attività” (con esclusione di quelli che risultano in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni);
  • imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2019, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
     
  • imprese che esercitano trasporto di merci su strada e servizi di trasloco con incongruenze, per il 2019, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
     
  • soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi che presentano, per il 2019, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
     
  • imprese che presentano per il 2019 incongruenze tra l’ISA presentato e le modalità di svolgimento dell’attività dichiarate (limitatamente agli intermediari del commercio);
     
  • contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti nel relativo Albo;
     
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017-2019 indicando la causa di esclusione “Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI 2020;
     
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2020;
     
  • i soggetti che operano in forma individuale che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2020;
     
  • professionisti che, per il periodo 2019, hanno indicato nel quadro G o nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi (G01-H02) e il volume d’affari (G16-H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2020;
     
  • professionisti che, per il 2019, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2020;
     
  • imprese che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel Quadro F del modello ISA nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI 2020.

Le comunicazioni, oltre ad essere messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Ricevute tali segnalazioni, le possibilità per il contribuente saranno due:
  • fornire giustificazioni, chiarimenti e precisazioni utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia. Anche tali risposte, inviate direttamente o tramite l’intermediario, saranno rese disponibili nel Cassetto fiscale;
     
  • nel caso di errori, regolarizzarli presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del noto istituto del ravvedimento operoso.

 

Fonte: Agenzia Entrate Provvedimento direttoriale Prot. n. 196552/2021 del 20 luglio 2021

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 22 luglio 2021