Crisi di impresa: allerta interna e approccio “forward looking”

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza introduce le procedure di allerta; si è voluto, tra l’altro, dotare gli operatori del settore, di strumenti atti a prevenire o limitare situazioni di difficoltà dell’impresa. Vediamo di cosa si tratta…

crisi impresa e insolvenzaPremessa

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza 2019 (D.L. n. 14 del 12 gennaio 2019) predispone le procedure di allerte, mediante le quali viene anticipata il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza; si è voluto, tra l’altro, dotare gli operatori del settore, di strumenti atti a prevenire o limitare situazioni di crisi e di insolvenza dell’impresa.

Alla base dei sistemi di allerta vi è un obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo interno societario, ma anche da parte dei creditori pubblici qualificati individuati nell’Agenzia delle Entrate, nell’Istituto della previdenza sociale (Inps) e nell’Agente della riscossione.

Qualora non possa essere attuata la procedura della crisi, si dovrà ricorrere all’istituto della composizione assistita della crisi, attraverso l’impegno di un nuovo organismo di composizione della crisi, costituito presso le Camere di Commercio.

Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione degli indizi della crisi posti a carico di alcuni soggetti e, più precisamente, a carico:

  • degli organi di controllo societari (sindaci e revisori): allerta interna disciplinata dall’art. 14 del CCI;
  • dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, Istituto nazionale della previdenza sociale e Agenzia della riscossione).
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Quali e cosa sono le procedure di allerta

La procedura d’allerta consiste in una serie di segnalazioni qualificate che devono essere effettuate dagli organi di controllo delle società, ovvero dai creditori pubblici qualificati (Agenzia entrate, INPS e agente della riscossione).

Controllo interno

In particolare, per quel che riguarda gli organi di controllo delle imprese, la segnalazione dello stato di crisi deve avvenire in primo luogo nei confronti degli amministratori (cd. controllo interno);

Controllo esterno

Nell’ipotesi in cui, a seguito dell’informativa interna alla società, non vengano prese misure per contrastare la crisi d’impresa (entro il termine massimo di novanta giorni dalla segnalazione), l’organo di controllo deve informare l’Organismo di Composizione della Crisi (OCRI – cd. controllo esterno). Di quest’ultimo abbiamo già parlato in questo precedente articolo.

Si evidenzia come nei due meccanismi di allerta il presupposto per la segnalazione non coincide, identificandosi:

  • nell’allerta interna con il fondato indizio della crisi;
  • nell’allerta esterna con l’inadempimento rilevante.

A tal riguardo, appare opportuno ricordare che, in merito alla nomina degli organi di controllo, vengono ampliate le ipotesi in cui nelle società a responsabilità limitata, diventi obbligatoria la nomina dell’organo di controllo e dei revisori, e precisamente, diventa obbligatorio allorché la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: a. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; b. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; c. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Attraverso le procedure di allerta veloce “early warning”, si mira ad evitare i rischi di un repentino peggioramento delle condizioni di redditività e solvibilità, attraverso il monitoraggio e la conservazione delle condizioni di equilibrio, preservando la continuità aziendale.

Gli indicatori della crisi

Gli indicatori di crisi sono degli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa nonché dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza:

  • della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
  • delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, qualora la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi;
  • della capacità di sostenere gli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
  • i ritardi reiterati e significativi nell’effettuazione dei pagamenti.

Gli indici sono elaborati, con cadenza “almeno triennale”.

Questi gli indicatori “di allerta” da tenere monitorati:

Indicatori finanziari:

  • Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
  • Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
  • Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
  • Bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
  • Principali indici economico-finanziari negativi;
  • Consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
  • Difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
  • Incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
  • Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
  • Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
  • Incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali:

  • Intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;
  • Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
  • Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
  • Difficoltà con il personale;-
  • Scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;
  • Comparsa di concorrenti di grande successo

Altri indicatori:

  • Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
  • Procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
  • Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa;
  • Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

Tali indicatori non sono interpretabili singolarmente, ma attraverso una valutazione complessiva nel reciproco interagire per comprenderne gli effetti attesi ai fini della verifica di sussistenza delle condizioni di continuità aziendale calati nella specificità aziendale e di settore.

Come deve essere fatta la segnalazione degli organi di controllo societari

La procedura di allerta interna è l’attività con cui l’organo di controllo societario avvisa l’amministratore unico o il consiglio di amministrazione che alcuni indicatori aziendali e contabili sono fuori parametro, e obbliga gli stessi a redigere un piano di risanamento entro 30 giorni, pena la segnalazione all’OCRI che riceve appunto un’allerta dall’interno dell’azienda.

Attenzione: l’allerta interna può essere anche effettuata ad opera dell’imprenditore per evitare aggravio di responsabilità.

Attraverso le procedure di allerta veloce “early warning”, si mira ad evitare il rischio di un repentino peggioramento delle condizioni di redditività e solvibilità, attraverso il monitoraggio e la conservazione delle condizioni di equilibrio, preservando la continuità aziendale.

In caso di peggioramento degli indicatori di redditività e solvibilità spetta in primis agli organi di controllo e revisori l’obbligo di segnalazione.

Gli indicatori che fanno scattare l’allerta sono:

  • Flussi di cassa ed indebitamento;
  • Oneri finanziari e fatturato;
  • Debiti e Patrimonio netto

Gli organi di controllo societari hanno il compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato o meno, se esiste l’equilibrio economico finanziario, e quale è il prevedibile andamento della gestione (approccio forward looking).

Gli stessi organi di controllo devono segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione e deve fissare un termine, non superiore a trenta giorni, entro cui l’organo amministrativo deve riferire alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.

In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare l’Organismo di composizione della crisi, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni e anche in deroga all’obbligo della segretezza.

La segnalazione deve rispettare alcuni requisiti:

  • di sostanza: occorre che la segnalazione sia motivata ovvero occorre che sia circostanziato lo stato o l’imminente stato di crisi richiamando i fondati indizi della stessa che sono stati individuati;
  • di forma: deve essere fatta per iscritto e inoltrata a mezzo PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione;
  • di termini: deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese per superare lo stato di crisi.

In merito alle azioni che gli organi di controllo societari devono intraprendere in caso di condotta omissiva o inerte dell’organo amministrativo, la mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono informare senza indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni e se, il confronto tra l’organo gestorio e gli organi di controllo non porti all’individuazione di soluzioni e iniziative, si avvia la procedura di allerta esterna attivando l’OCRI.

Il ruolo degli istituti di credito e l’esonero da responsabilità solidale

Le banche diventano indirettamente segnale di allerta quando comunicano alla società riduzioni o revoche degli affidamenti, costringendo l’organo di controllo e l’imprenditore ad attivarsi qualora questo fosse un elemento di peggioramento dei parametri pre-crisi.

La tempestiva segnalazione all’OCRI nei casi prescritti costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute.

Con la denuncia all’OCRI, la norma prevede, quindi, a favore degli organi di controllo, una protezione dal rischio di contestazioni di responsabilità risarcitorie per culpa in vigilando sugli atti gestori degli amministratori posti in essere successivamente alla segnalazione che essi abbiano ricevuto.

Attenzione: con la denuncia non è da ritenersi in alcun modo “sospesa” la prosecuzione dell’attività di vigilanza degli organi di controllo che a loro compete nell’esercizio delle loro funzioni.

Le banche e agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB sono obbligati a dare notizia anche (oltre agli amministratori) agli organi di controllo societari delle variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti comunicati al cliente.

La banca utilizza, quali indicatori di allerta, anche dati non pertinenti esclusivamente al debitore ma riferiti più complessivamente al settore di appartenenza, che sono tendenzialmente trascurati dall’impresa e sottovalutati dagli organi di controllo interno.

La finalità di tale obbligo è superare eventuali carenze nei meccanismi di comunicazione interna tra gli organi societari e, comunque, stimolare la massima tempestività nell’attivazione delle procedure di allerta, ferma restando, comunque, la necessità di escludere condotte che abbiano come unico scopo il prolungamento forzato dell’agonia della società.

In caso di mancato assolvimento dell’obbligo informativo sull’eventuale deterioramento del merito creditizio del debitore, alle banche e agli intermediari possono essere mosse diverse contestazioni, sotto il profilo della responsabilità sia civile sia penale, quali il concorso nel reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e il reato di ricorso abusivo del credito.

Quali vantaggi

  • Vantaggi aziendalistici: una diagnosi precoce consente di “gestire” la crisi e di evitare che la stessa sfoci in insolvenza, riducendo le perdite in capo a tutti gli stakeholders dell’impresa;
  • Misure premiali per l’imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l’esito positivo. Viceversa sono previste sanzioni per l’imprenditore che ostacoli o non ricorra alla procedura.

 

a cura di Maria Benedetto

Lunedì 13 Maggio 2019