Il Codice della crisi di impresa si sofferma sulla necessità di costituire un sistema di segnalazioni e su una efficiente attività dell’OCRI.
Si pone l’obbligo in capo ai creditori pubblici qualificati, tra cui l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società il perdurare dell’inadempimento di importo rilevante affinché questi provveda entro i successivi tre mesi ad avviare la composizione assistita della crisi, ovvero ad estinguere il debito oppure ad avviare un accordo con il creditore pubblico qualificato.
Premessa
Il Codice della crisi di impresa si sofferma sulla necessità di costituire un sistema di segnalazioni e su una efficiente attività dell’OCRI.
Un ruolo decisivo è dato ai creditori qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, agenti della riscossione) che avvisano il debitore, all’indirizzo pec o con raccomandata a/r all’indirizzo dell’anagrafe tributaria, del superamento della soglia debitoria di interesse in prospettiva della segnalazione vera e propria all’OCRI se nei successivi 90 giorni il debitore non instaura la procedura di composizione assistita o di liquidazione o non provveda a regolarizzare il debito.
L’avviso al debitore deve essere inviato, sia dall’Agenzia delle Entrate, che dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro 60 giorni dalla data in cui l’esposizione debitoria supera le soglie di rilevanza fissate distintamente per tali creditori qualificati.
Preliminarmente gli stessi dovranno dare avviso al debitore che la sua esposizione ha superato l’importo rilevante e se entro 3 mesi il debitore non avrà̀ estinto il debito o non avrà raggiunto un accordo con il creditore qualificato ovvero non avrà chiesto ammissione ad una procedura concorsuale scatterà̀ la predetta segnalazione.
Fase di allerta
La procedura d’allerta consiste in u