L’articolo 7 del decreto legge n. 119/2018 detta una disciplina di maggior favore e per tale ragione speciale, avente ad oggetto alcune delle definizioni fiscali riconducibili nella c.d. “pace fiscale”. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, quindi iscritte nel registro del CONI, che hanno in corso un contenzioso, potenziale o effettivo, con il Fisco, potranno chiudere il rapporto beneficiando, in alcuni casi, non solo del “taglio” delle sanzioni e degli interessi, ma anche di buona parte delle imposte
L’articolo 7 del decreto legge 23 ottobre 2018 detta una disciplina di maggior favore e per tale ragione speciale, avente ad oggetto alcune delle definizioni fiscali riconducibili nella c.d. “pace fiscale”. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, quindi iscritte nel registro del CONI, che hanno in corso un contenzioso, potenziale o effettivo, con il Fisco, potranno chiudere il rapporto beneficiando, in alcuni casi, non solo del “taglio” delle sanzioni e degli interessi, ma anche di buona parte delle imposte.
La “sanatoria” di maggior favore per le società ed associazioni sportive dilettantistiche – Condizioni
La prima condizione per fruire della disciplina di maggior favore riguarda l’iscrizione della società ed associazione sportiva dilettantistica nel registro del CONI. La condizione deve sussistere con riferimento agli atti oggetto di definizione.
Ad esempio se l’associazione ha cessato l’attività nel 2017 e quindi in corrispondenza di tale annualità ha chiesto ed ottenuto la cancellazione dal registro, potrà definire l’avviso di accertamento o il relativo contenzioso per la precedente annualità 2016. Ciò a condizione di essere stata iscritta nel predetto registro in corrispondenza dell’anno oggetto di accertamento.
La seconda condizione riguarda l’ammontare delle maggiori imposte accertate o in contestazione nell’ipotesi di lite pendente. Il comma 3 dell’articolo 7 in commento prevede che la definizione agevolata di cui alla disposizione in rassegna è preclusa se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo di imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, IRES o IRAP accertata o contestata.
In tale ipotesi sarà comunque possibile beneficiare della definizione secondo la disciplina ordinaria applicabile alla generalità dei soggetti, diversi dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche.
La definizione degli avvisi di accertamento: le condizioni di maggior favore
Se la società sportiva ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio entro il 24 ottobre scorso, può accedere alla definizione a condizioni di maggior favore. Ciò subordinatamente all’osservanza del limite quantitativo di 30.000 euro per ciascuna imposta.
La definizione può essere effettuata senza versare le imposte in misura integrale, come per gli altri contribuenti, ma nella misura ridotta del 50 per cento. La cancellazione delle sanzioni e degli interessi non sarà totale, ma le predette somme saranno dovute nella misura ridotta del 5 per cento. La “definizione speciale,” prevista per le società sportive, è comunque più conveniente rispetto alla generalità dei casi in quanto la somma complessivamente dovuta sarà notevolmente inferiore rispetto a quella determinabile in base alla disciplina ordinaria.
La definizione delle liti pendenti: i maggiori vantaggi per le società sportive
L’articolo 7 in rassegna prevede, in generale, per le società sportive che dovessero accedere a questa forma di definizione, vantaggi ben più rilevanti.
Ad esempio, se il contenzioso è pendente nel primo grado di giudizio le imposte in contestazione devono essere versate nella misura del 40 per cento e non nella misura del 90 per cento o integralmente come previsto per la generalità dei contribuenti.
In questa sede l’attenzione non sarà rivolta ai maggiori vantaggi fiscali, ma riguarderà l’applicazione della norma con riferimento ai casi in cui l’esito del giudizio sia stato quello della parziale soccombenza. Si pone così il problema di come determinare il quantum dovuto.
Il problema è stato affrontato espressamente dal legislatore con riferimento alla definizione delle controversie tributarie riguardanti gli altri contribuenti. Durante l’iter di conversione in legge del D.L. n. 119/2019 è stato aggiunto nel corpo dell’articolo 6, il comma 2 – bis. La novella così dispone: “In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per l’intero relativamente alla parte di atto confermato dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte annullata”.
L’operazione di applicazione della disposizione citata, non inserita nel corpo dell’articolo 7 in rassegna, richiede un adattamento alla disciplina delle società sportive.
Ai sensi della disposizione citata se la soccombenza riguarda la società sportiva deve essere versato il 50 per cento delle imposte. Invece in caso di soccombenza nel corso del giudizio dell’Agenzia delle entrate deve essere versato un importo equivalente al 10 per cento del valore della lite.
Si consideri il caso di una società sportiva che ha subito un accertamento in quanto l’Agenzia delle entrate ha ritenuto di dover disconoscere l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991. La Commissione Tributaria, pur ritenendo fondate le argomentazioni dell’ufficio circa l’inapplicabilità del regime forfetario ha considerato deducibili i costi documentati risultanti da elementi certi e precisi. Il maggior imponibile accertato ammonta a 50.000 euro e la maggiore IRES è pari a 12.000 euro. Il maggior imponibile ridotto dal giudice tributario a seguito dell’accoglimento parziale del ricorso e della deducibilità dei costi ammonta a 30.000 euro, e la maggiore IRES è pari a 7.200 euro.
Al fine di addivenire alla definizione del contenzioso la società deve versare il 50 per cento dell’imposta corrispondente al maggior imponibile confermato dal giudice tributario ed ammontante, quindi, a 3.600 euro, pari al 50 per cento dell’IRES di 7.200 euro. Dovrà poi essere versato anche il 10 per cento dell’imposta corrispondente all’imponibile non confermato, cioè ridotto a seguito dell’accoglimento delle doglianze del contribuente. L’IRES corrispondente all’imponibile non confermato di 20.000 euro è pari a 4.800 ed il 10 per cento ammonta a 480 euro.
La società sportiva dovrà così versare complessivamente l’importo di 4.080 euro determinato dalla somma di 3.600 euro e 480 euro. Questo importo risulta così sensibilmente inferiore all’IRES accertata di 12.000 euro.
L’Agenzia delle entrate dovrà però confermare la soluzione qui in esame in quanto l’articolo 7 applicabile alle società sportive non disciplina espressamente l’ipotesi di accoglimento parziale o di soccombenza parziale del contribuente.
Nicola Forte
12 marzo 2019