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Dall’effettivo valore della controversia vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell’atto impugnato, di giudicato interno o di parziale annullamento in autotutela dell’atto impugnato. Sono queste, sinteticamente, le conclusioni raggiunte dall’Amministrazione finanziaria, nel corso di TeleFisco 2019.
La chiusura delle liti pendenti
L’art.6, del citato D.L.119/2018, convertito. con modificazioni in Legge 136/2018, consente la definizione delle liti pendenti, dietro presentazione di apposita istanza e pagamento di un importo variabile legato al valore della controversia, determinato a norma dell’art.12, comma 2, del D.Lgs 546/1992, e allo stato del contenzioso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Se in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia, la soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 porta a definire gli atti con il pagamento delle somme qui indicate:
- 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
- 5% del valore della controversia, per le controversie pendenti in Cassazione in caso di soccombenza in tutti precedenti gradi di giudizio.
Possono essere definite le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018[1] e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.
La definizione si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto entro la data del 31 maggio 2019 (integralmente, se gli importi da pagare non superano i mille euro). Invece, sopra tale soglia è riconosciuta la possibilità di procedere al pagamento rateale, secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, di cui all’art.8, del D.Lgs.218/1997, ma con un massimo di venti rate trimestrali, ed esclusione della compensabilità.
Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. Il richiamo integrale all’art.8, del D.Lgs. 218/1997, norma che a sua volta – comma 4 - rinvia all’art.15-ter, del D.P.R.602/1973, fa sì che anche per la chiusura delle liti pendenti trovano applicazione le norme che disciplinano il lieve inadempimento.
Il valore della controversia
Il comma 1 dell’art.6 del DL n. 119 del 2018 prevede che “Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12” del Dlgs n. 546 del 1992, secondo cui per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversia relativa esclusivamente all’irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.
TeleFisco 2019
Nel corso di Telefisco 2019 le Entrate hanno precisato che “per la determinazione dell’effettivo valore della controversia vanno comunque esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, in particolare in caso di contestazione parziale dell’atto impugnato, di giudicato interno o di parziale annullamento in autotutela dell’atto impugnato”, richiamando la circolare 22/E del 28 luglio 2017, par. 4.
Con detta circolare l’Amministrazione finanziaria ha fornito precisi chiarimenti in relazione alla definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, nelle quali è parte l'Agenzia delle entrate, prevista dall'art. 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ritenendo non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di rideterminazione: la somma dovuta per la definizione, cosiddetto "importo lordo dovuto", è costituita da tutti gli importi spettanti all'Agenzia delle entrate, richiesti con l'atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado (escluse sanzioni), “Al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all'Ufficio. Invero, la parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevole all'Amministrazione, deve considerarsi non più pendente. Allo stesso modo, qualora l'Amministrazione, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l'atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento (cfr. circolare n. 17/E del 2003, paragrafo 1.13)”.
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[1] Nel corso di Telefisco 2019 è stato, altresì, precisato che ai fini della definizione agevolata della lite ai sensi del comma 1–bis dell’art.6 del DL n.119 del 2018, è necessaria la costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi dell’art.22 del DLgs n. 546 del 1992, sempre alla data del 24 ottobre 2018, ossia è necessario che il ricorso sia stato già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale entro la predetta data.
Gianfranco Antico
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