La disciplina legislativa delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) delle regioni più sviluppate

Che cosa sono le Zone Logistiche Semplificate? Quali benefici comportano? Dove possono essere costituite? In questo articolo iniziamo a spiegare in cosa consiste una ZLS, in cosa differisce dalla ZES unica per il Mezzogiorno e puntiamo il mouse sugli interessanti benefici di cui possono usufruire le imprese che vi si insediano.

Le zone logistiche semplificate (ZLS) sono aree che non possono godere delle agevolazioni fiscali specificamente previste per le ZES, ora per la ZES unica[1], ma possono beneficiare di alcune delle altre agevolazioni per esse previste[2]. Le ZLS non sono configurabili come una ZES perché sono ubicate nelle regioni “più sviluppate” (vale a dire quelle in cui il PIL – Prodotto interno lordo pro capite è superiore al 90% di quello medio comunitario, che sono: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige) o “in transizione” (Umbria e Marche, visto che l’Abruzzo rientra, in gran parte, nella ZES unica per il Sud) dell’Italia secondo il diritto dell’Unione Europea e purché i territori ad esse assegnati siano almeno in parte ammissibili alle deroghe sugli aiuti di Stato previste dall’art, 107 TFUE.

 

La nascita delle Zone Logistiche semplificate (ZLS)

zone logistiche semplificateLe ZLS sono state istituite e disciplinate dai commi da 61 a 65 dell’articolo 1° della Legge n° 205 del 2017 (Legge di bilancio per il 2018).

La ZLS ha come finalità l’attrazione di investimenti nelle aree portuali[3] e nel territorio ad essa assegnato deve essere compresa un’area portuale avente le caratteristiche previste dal Regolamento UE n° 1315 del 2013 sullo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) oppure un’Autorità di sistema portuale di cui alla Legge n° 84 del 1994 modificata dal Decreto Legislativo n° 169 del 2016.

La ZLS può poi comprendere anche porti minori (commi 61 e 62).

Da questa norma si deduce pure che ogni regione di quelle “più sviluppate”[4] può richiedere l’istituzione di una sola ZLS.

La ZLS è composta, come la ZES originaria che era disciplinata dal DL 91/2017, da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo (zone industriali) e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti e non può comprendere aree residenziali o agricole (a meno che queste ultime non debbano cambiare la loro destinazione d’uso urbanistico in una di quelle che può essere inclusa nella ZLS).

Nella ZLS possono essere incluse anche aree non adiacenti, cioè contigue a quella principale, vale a dire quella portuale, o tre loro.

La procedura di costituzione delle ZLS è disciplinata da un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), il n° 40 del 2024, che è stato adottato su proposta del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con i Ministeri dell’Economia, dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture, sentita la Conferenza Unificata, Stato – Regioni ed autonomie locali.

 

Le agevolazioni per le imprese nelle ZLS

Le nuove imprese e quelle già esistenti nella ZLS fruiscono delle agevolazioni e semplificazioni amministrative previste dall’articolo 12 del DPCM n° 40 del 2024 che esaminiamo nell’articolo successivo e delle agevolazioni finanziarie per gli investimenti relative ai contratti di sviluppo.

Infine, per quanto riguarda il credito di imposta per gli investimenti delle imprese ubicate nelle ZES, le imprese ubicate nelle ZLS potrebbero usufruirne solo se esse fossero ubicate nelle zone delle regioni “meno sviluppate” o “in transizione” facenti parte della ZLS che sono, in quanto tali, ammissibili alle deroghe in materia di aiuti di Stato previste dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c)[5] del TFUE (comma 64).

Siccome i territori delle regioni “meno sviluppate” rientrano tutte nella ZES unica per il Mezzogiorno, restano, per le ZLS in cui le imprese potrebbero usufruire del credito d’imposta ZES, solo le regioni “in transizione” vale a dire le Marche e l’Umbria (che, però, non ha sbocchi a mare, ma potrebbe aggregarsi alla Regione Marche nell’istituzione di una ZLS).[6]

Finora, tuttavia, lo Stato Italiano non ha emanato una norma in tal senso, per cui questa agevolazione, pur possibile ai sensi del diritto comunitario, non c’è.

 

Tabella 1) Confronto fra le caratteristiche della ZES unica e quelle delle ZLS

 

CARATTERISTICHE
ZES UNICA
ZLS
Ubicazione

Regioni meno sviluppate o in transizione (solo Abruzzo)

Regioni più sviluppate o in transizione (Marche e Umbria)

Possibilità di istituire ZFDI con agevolazioni doganali

SI

SI

 

Credito di imposta per investimenti

 

SI

NO,

a meno che l’impresa non sia ubicata in un’area ammessa alle deroghe sugli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE inclusa nella ZLS, cioè in una regione “in transizione” (Marche e Umbria). Ma finora non c’è una norma statale in merito per cui l’agevolazione non c’è.

Altre agevolazioni statali per imprese

SI

SI

(comprese le agevolazioni relative ai contratti di sviluppo ma non per la riduzione del 50% dell’IRES[7])

Altre agevolazioni regionali e comunali per imprese

SI

SI

Agevolazioni amministrative di cui all’art. 15 del DL 123/2023 (autorizzazione unica)  

SI

 

SI

(previste dall’art. 12 del DPCM 40/2024)

 

 

***

NOTE

[1] Essenzialmente, quindi, del credito di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese ubicate nella zona e a meno che, come vedremo nel paragrafo a cui questa nota si riferisce, la ZLS non contenga delle aree che sono qualificabili come “meno sviluppate” o “in transizione” ai sensi del diritto comunitario in cui si potrebbe teoricamente applicare il credito di imposta ZES. In pratica ciò non è possibile perché, con la ZES unica, esso si applica alle sole regioni del Sud e delle Isole.

[2] Essenzialmente le agevolazioni che riguardano i dazi, le tariffe e le procedure doganali (se le ZLS istituiscono una ZFDI compresa nella loro area) e le altre agevolazioni amministrative, fiscali, ecc. a cui possono accedere le imprese ubicate nelle ZES, vale a dire, adesso, nella ZES unica.

[3] Com’era, almeno in larga misura, per le ZES originarie disciplinate dal DL 91/2017, finalità che, comunque, non è venuta meno con la ZES unica ma si è affiancata a quella della promozione dello sviluppo dell’intero Mezzogiorno d’Italia.

[4] Cioè non rientranti fra quelle c.d. “meno sviluppate” o “in transizione”, ai sensi del diritto comunitario.

[5] La lettera c) del paragrafo (comma) 3 dell’art. 107 TFUE stabilisce che:

possono considerarsi compatibili con il mercato interno […] gli aiuti (di Stato) destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi (vale a dire la concorrenza) in misura contraria al comune interesse (degli Stati aderenti all’UE)”.

[6] “In transizione” (ai sensi del diritto comunitario per la Programmazione 2021 – 2027 dei Fondi Strutturali dell’UE) è anche la Regione Abruzzo, ma essa rientra nella ZES unica per il Sud.

[7] Che è attualmente sospesa.

 

Gianfranco Visconti

Sabato 18 maggio 2024