Sono convenienti gli “sconti” per definire le liti pendenti ovvero le percentuali richieste per la definizione? Il “prezzo” da pagare per chiudere le liti ex legge n. 136/2018 con il fisco è conveniente? La valutazione va fatta caso per caso, tenendo conto dell’incertezza del contenzioso e delle spese che deve sostenere il contribuente? Per quanto riguarda i casi di soccombenza parziale le percentuali vanno applicate alla parte vinta e a quella persa?
Sono convenienti gli “sconti” per definire le liti pendenti ovvero le percentuali richieste per la definizione? Il “prezzo” da pagare per chiudere la lite ex legge n. 136/2018 con il fisco è conveniente? La valutazione va fatta caso per caso, tenendo conto dell’incertezza del contenzioso e delle spese che deve sostenere il contribuente? Per quanto riguarda i casi di soccombenza parziale le percentuali vanno applicate alla parte vinta e a quella persa?
DATO NORMATIVO
La definizione ex legge n. 136/2018 si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018 (24 ottobre 2018)[1]e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. (cd. controversia per la quale sia stato solo depositato il ricorso al giudice di primo grado). In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 del dl n. 119/2018, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata[2] alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018 (24 ottobre 2018)[3], le controversie possono essere definite[4] con il pagamento:
- del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.[5]
In caso di soccombenza integrale del contribuente è dovuto il 100% dell’imposta.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore (19 dicembre 2018) della legge di conversione (legge n. 1