La pace fiscale delle liti pendenti 2018: analisi critica e comparata

In vista della manovra di bilancio 2019, si parla tanto di pace fiscale delle liti pendenti per chiudere e definire le controversie tributarie in atto, ristabilire un nuovo rapporto di collaborazione e fiducia con i contribuenti e, soprattutto, riformare strutturalmente la giustizia tributaria, che non deve più dipendere dal MEF ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con giudici tributari, vincitori di concorso pubblico, professionalmente preparati, impegnati a tempo pieno e ben retribuiti. La pace fiscale come proposta del Governo, forse, rischia di non raggiungere gli obiettivi preposti, perché presenta alcune fondamentali lacune e problematiche..

stralcio cartelle esattoriali– Premessa

– La definizione agevolata delle controversie tributarie proposta dal Governo

– Schema di relazione tecnica

– La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti secondo il disegno di legge n. 244/2018
     Arti. 1 – (Condizioni per la definizione agevolata)
     Art. 2 – (Modalità dei versamenti – Condizioni)
     Art. 3 – (Criteri generali)
     Art 4 – (Domande di definizione)
     Art. 5 – (Scomputo delle somme versate. Rimborsi)
     Art. 6 – (Sospensione dei giudizi)
     Art. 7 – (Comunicazioni degli uffici. Estinzione dei giudizi)

– Analisi critica e comparata

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Premessa

In vista della manovra di bilancio 2019, si parla tanto di pace fiscale delle liti pendenti per chiudere e definire le controversie tributarie in atto, ristabilire un nuovo rapporto di collaborazione e fiducia con i contribuenti e, soprattutto, riformare strutturalmente la giustizia tributaria, che non deve più dipendere dal MEF ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con giudici tributari, vincitori di concorso pubblico, professionalmente preparati, impegnati a tempo pieno e ben retribuiti (disegno di legge n. 243/2018 del Sen. Vitali presentato al Senato e che ha ripreso integralmente le mie proposte legislative).

La pace fiscale come proposta del Governo, secondo me, rischia di non raggiungere gli obiettivi di cui sopra, perché presenta alcune fondamentali lacune e problematiche.

 

La definizione agevolata delle controversie tributarie proposta dal Governo

In base allo schema di decreto legge recante disposizioni urgenti in materia fiscale, la definizione agevolata delle controversie tributarie si dovrebbe svolgere secondo le seguenti modalità e condizioni.

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte (l’agenzia delle entrate), aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, (con il pagamento di un importo pari al valore della controversia). Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, le controversie possono essere definite con il pagamento:

  1. della (metà) del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  2. di (un terzo) del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del (quindici) per cento del valore della controversia in caso di soccombenza (dell’agenzia delle entrate) nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, resa alla medesima data, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.

Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il (30 settembre 2018) e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

  1. le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.

Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, (con riduzione a cinque del numero massimo di rate trimestrali).

E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, (e non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro).

Il termine per il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente articolo o della prima rata scade (il 16 maggio 2019).

Sulle rate successive alla prima, da versare entro l’ultimo giorno del trimestre di scadenza, si applicano gli interessi legali calcolati dal 17 maggio 2019 alla data del versamento.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente normativa o della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Entro il (16 maggio 2019), per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio.

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Avv. Maurizio Villani

Avv. Lucia Morciano

11 ottobre 2018

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