Il Codice della crisi di impresa ridefinisce la responsabilità degli amministratori della società a responsabilità limitata prevedendo che essi “rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”. Quindi la responsabilità degli amministratori della Srl non è più solo verso la società “per i danni (ad essa) derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società”. Ciò comporta che l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa, oltre che da ciascun socio, anche dai creditori della società quando il patrimonio sociale risulterà insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti
Il 1° comma del’art. 378 del Codice della crisi di impresa ridefinisce la responsabilità degli amministratori della società a responsabilità limitata introducendo nell’art. 2476 c.c. un nuovo sesto comma[1] che prevede che essi
“rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.
Quindi la responsabilità degli amministratori della Srl non è più solo verso la società
“per i danni (ad essa) derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società”,
come prescrive il 1° comma dell’art. 2476 c.c.
Ciò comporta che l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa, oltre che da ciascun socio, anche dai creditori della società quando il patrimonio sociale risulterà insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Dal momento che la nuova norma non specifica un numero minimo di creditori o un ammontare minimo dei crediti da essi rappresentati, riteniamo che l’azione di responsabilità possa essere promossa anche da un solo creditore della società, così come può essere promossa anche da un singolo socio ai sensi del 3° comma dell’art. 2476 c.c.
Inoltre, la rinunzia all’azione di responsabilità da parte della società non impedisce più l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione relativa ad essa fra società e gli amministratori convenuti può essere impugnata dai creditori sociali solo con l’azione revocatoria[2] quando ricorreranno gli estremi di essa, vale a dire quando si può dimostrare che essa è stato un atto compiuto dalla società in pregiudizio dei creditori.[3]
Queste norme si applicano anche alle società cooperative di minori dimensioni, vale a dire quelle con un numero di soci inferiore a venti e superiore ad otto oppure con un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di Euro a cui si applica, in quanto compatibile, la disciplina delle Srl (art. 2519, 2° comma, in combinato disposto con l’art. 2522, 2° comma, c.c.).
Il 2° comma dello stesso art. 378 del Codice della cri