Gli enti associativi, che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito nell’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. Ciò a condizione di aver optato per il regime forfettario. Se tale limite fosse stato superato, le fatture dovranno essere emesse in formato digitale. Tuttavia la fattura dovrà in questo caso essere emessa, per conto dell’ente associativo, dal cessionario soggetto passivo di imposta. Si pone però il problema di comprendere come tale adempimento debba essere assolto, qualora il cessionario soggetto passivo di imposta applichi il regime forfettario
Gli enti associativi, che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito nell’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. Ciò a condizione di aver optato per il regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991.
Se tale limite fosse stato superato, le fatture dovranno essere emesse in formato digitale. Tuttavia, come previsto dall’art. 10 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, la fattura dovrà in questo caso essere emessa per conto dell’ente associativo dal cessionario soggetto passivo di imposta. Si pone però il problema di comprendere come tale adempimento debba essere assolto, qualora il cessionario soggetto passivo di imposta applichi il regime forfettario previsto dalla legge n. 190 del 2014.
La fatturazione elettronica e l’esonero per i contribuenti forfetari
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