Quota 100: dal 2019 arriva la pensione anticipata

Il D.L. n. 4/2019 ha introdotto la pensione cd. “Quota 100”, ossia un meccanismo in grado di favorire maggiormente l’esodo dal mondo del lavoro di particolari categorie di soggetti che ancora non hanno raggiunto i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. Assieme a tali norme, sistemi più agevolanti sono previsti per due specifiche categorie di lavoratori, ossia i lavoratori di sesso femminile e i lavoratori precoci

Quota 100: dal 2019 arriva la pensione anticipata Il D.L. n. 4/2019 ha introdotto la pensione cd. “Quota 100”, ossia un meccanismo in grado di favorire maggiormente l’esodo dal mondo del lavoro di particolari categorie di soggetti che ancora non hanno raggiunto i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.

Assieme a tali norme, sistemi più agevolanti sono previsti per due specifiche categorie di lavoratori, ossia i lavoratori di sesso femminile e i lavoratori precoci.

 

L’introduzione di “Quota 100”

Il Decreto Legge n. 4/2019, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, ha portato con sé anche – oltre alle disposizioni riguardanti il Reddito e la Pensione di Cittadinanza – novità per quanto concerne un anticipo della pensione con il meccanismo cosiddetto “Quota 100”.

L’articolo 14 del Decreto in esame, in particolare si occupa di introdurre la pensione anticipata Quota 100, mentre l’articolo 15 individua i requisiti contributivi per il raggiungimento del diritto alla pensione anticipata.

L’articolo 22 invece prevede che sia possibile concedere un assegno straordinario di cui al D.Lgs. n. 148/2015 anche ai fini del raggiungimento dei requisiti per accedere alla pensione anticipata definita Quota 100.

Vediamo meglio come funziona l’anticipo pensionistico e chi può goderne.

 

I requisiti

Come già accennato, l’art. 14 del D.L. n. 4/2019 prevede che in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti:

  • all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS;
     
  • alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;

possono conseguire il diritto alla pensione anticipata – definito «pensione quota 100» – al raggiungimento congiunto di:

  • un’età anagrafica di almeno 62 anni;
     
  • un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

I soggetti iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle medesime gestioni, hanno inoltre la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti.

L’art. 15 del D.L. in questione prevede inoltre che nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, è possibile ottenere l’anticipo pensionistico se si ottiene un’anzianità contributiva non inferiore a:

  • 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
     
  • 41 anni e 10 mesi per le donne;

conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.

Si ricorda inoltre che i requisiti anagrafici suddetti non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

Rimangono esclusi da tale opportunità di uscita dal lavoro i soggetti appartenenti alle Forze armate, al personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al personale della Guardia di finanza.

 

Cumulabilità delle diverse gestioni

Il requisito contributivo richiesto per la “pensione quota 100” può anche non essere tutto ricompreso in una sola gestione.

In tal caso la legge prevede espressamente che esso possa essere perfezionato, su domanda dell’interessato, con il cumulo di tutti (e per intero) i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.

Ovviamente i periodi in questione devono fare riferimento a un singolo periodo, escludendo quindi quelli coincidenti: in tale casistica infatti andranno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.

 

Decorrenza della pensione con Quota 100: diversa tra pubblico e privato

La disciplina di cui al D.L. n. 4/2019 definisce diversamente il decorrere della pensione anticipata in base all’assoggettamento o meno del rapporto di lavoro al pubblico o al privato, ovvero ancora alla Gestione Separata.

Infatti con riferimento ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni ed i lavoratori autonomi, se essi hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Nel caso in cui essi maturino i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

I lavoratori del settore pubblico invece sono soggetti a regole in parte diverse: infatti, se essi hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L.) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico a partire dal 1° agosto 2019, mentre se essi conseguono i requisiti dal 30 gennaio 2019, ottengono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.

 

Incompatibilità

Il D.L. n. 4/2019 prevede espressamente, al comma 3 dell’art. 14 che la “pensione Quota 100” non può essere cumulata con i redditi da lavoro dipendente o autonomo nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, purché rimangano nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Nel caso in cui il soggetto che accede alla Quota 100 percepisca anche altri redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, finanche quelle svolte all’estero, si avrà come conseguenza la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.

Qualora i pensionati percepiscano qualsiasi tipo di ulteriore reddito (eccetto quello derivante da lavoro occasionale autonomo ex art. 2222 C.c. fino a 5mila euro annui), devono darne immediata comunicazione all’INPS.

 

Opzione donna

Specifiche regole sono poi previste con riferimento alle lavoratrici, in quanto l’art. 16 prevede espressamente che se entro il 31 dicembre 2018 interviene il perfezionamento congiunto di:

  • anzianità contributiva non inferiore a 35 anni;
     
  • età anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni se lavoratrici autonome;

con il sistema di calcolo contributivo, sarà possibile conseguire il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti, c.d. “finestra”.

 

Lavoratori precoci

I lavoratori cd. “precoci”, ossia quei soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età (ex L. n. 232/2016, comma 199 e ss.), avranno la possibilità anch’essi di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro con la Quota 100, se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.

A partire dal 2027 il requisito contributivo sarà invece adeguato agli incrementi della speranza di vita.

 

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Antonella Madia

12 febbraio 2019