Reddito di cittadinanza e Quota 100: varato il Decreto

Il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019 ha approvato il Decreto Legge che introduce all’interno del nostro ordinamento il reddito di cittadinanza e la previsione definita “quota 100”, per il raggiungimento – da parte di molti soggetti vicini all’età pensionistica – dei requisiti utili al conseguimento della pensione

Il Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019 ha approvato il Decreto Legge che introduce all’interno del nostro ordinamento il reddito di cittadinanza e la previsione definita “quota 100”, per il raggiungimento – da parte di molti soggetti vicini all’età pensionistica – dei requisiti utili al conseguimento della pensione.

I temi più importanti

Più nel dettaglio il Decreto Legge in questione – del quale al momento si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – prevede l’attivazione, a partire dal prossimo mese di aprile 2019:

• delle misure definite pensione e reddito di cittadinanza, già introdotte dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); il reddito di cittadinanza, a norma del comma 255 si caratterizza come una “misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”; allo scopo di dare attuazione a tale misura, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Legge di Bilancio istituisce un fondo denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”, con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l’anno 2019, 8.055 milioni di euro per l’anno 2020 e 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021;

• delle misure tali da poter ridefinire i requisiti minimi per l’accesso al pensionamentoe per incentivare conseguentemente l’assunzione di lavoratori giovani.Tale misura, sperimentale per il triennio 2019-2021, comporta la possibilità di un’uscita anticipata rispetto a quella normale, senza penalizzazioni, al raggiungere da parte del soggetto dell’anzianità contributiva di almeno 38 anni e quella anagrafica di almeno 62 anni.
Ma andiamo ad analizzare separatamente, pur se sommariamente, le due misure.

Reddito di cittadinanza

A decorrere dal mese di aprile 2019 sarà attivato il Reddito di cittadinanza (detto anche Rdc), quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

È altresì istituita – per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 65 anni – la“Pensione di cittadinanza” quale misura di contrasto alla povertà.

Per avere diritto al Rdc (reddito di cittadinanza) è necessario:
• essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
• avere un ISEE inferiore a 9.360 euro annui;
• avere un patrimonio immobiliare,diverso dalla prima casa di abitazione, fino ai 30.000 euro annui;
• patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può arrivare fino a 20.000 per le famiglie con persone disabili.

Allo scopo di scongiurare che tale misura diventi meramente assistenziale il Governo ha messo in atto un sistema di attivazione nella ricerca di un’occupazione tale per cui il reddito di cittadinanza duri 18 mesi, entro i quali il soggetto ammesso dovrà accettare delle offerte di lavoro; più nel particolare, entro i primi 12 mesi, la prima offerta di lavoro potrà arrivare nel raggio di 100 km – 100 minuti di viaggio, la seconda offerta potrà arrivare nel raggio di 250 km, e se anche questa viene rifiutata, la terza offerta potrà arrivare da tutta Italia.

Oltre il primo anno, anche la prima offerta potrà arrivare fino a 250km, mentre la terza potrà arrivare da tutto il territorio nazionale.
Dopo 18 mesi,le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale, pena la perdita del beneficio. Per le famiglie con persone con disabilità, le offerte di lavoro non potranno comunque mai superare i 250 km.

Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa: ciò allo scopo di scongiurare l’abbandono del luogo di lavoro con l’obiettivo ultimo di ottenere fraudolentemente tale reddito.

Incentivi all’assunzione per percettori di Rdc

Senza poter entrare in tale circostanza nel dettaglio del Decreto Legge in questione, si ricorda la parte che più interessa le aziende e i loro intermediari: infatti, i datori di lavoro che comunicano al portale del programma del RdC le disponibilità dei posti vacanti, hanno diritto ad accedere ad alcuni incentivi: infatti, nel caso in cui un datore di lavoro assuma a tempo pieno e indeterminato, è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e quello già goduto dal beneficiario stesso con specifiche particolarità relative alla specifica modalità con cui il soggetto è stato assunto. Tale importo è incrementato di una mensilità, in caso di assunzione di donne e di soggetti svantaggiati, ma per al massimo 780 euro mensili.

Anche gli enti formativi avranno dei vantaggi, in quanto potranno stipulare un Patto di Formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, a seguito del quale, se il soggetto trova lavoro, gli enti stessi godranno di una parte dell’importo del Reddito di cittadinanza, anche sotto forma di sgravio contributivo. L’altra parte dello sgravio viene percepita dal datore di lavoro che assume il beneficiario.

Affinché i datori di lavoro possano godere dei benefici in questione, nel triennio precedente la richiesta, non devono essere stati destinatari di provvedimenti sanzionatori ancorché non definitivi concernenti le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro che costituiscono cause ostative al rilascio del DURC.

ISEE precompilato

Con il Decreto Legge in oggetto sono state apportate modifiche di non poco conto anche con riferimento all’indicatore di situazione economica equivalente cd. “ISEE”, nella versione precompilata.

Il Decreto prevede (tra le tante) una modifica al D.Lgs. n. 147 del 2017, introducendo all’art. 10 il comma 2-bis, con il quale si prevede che ai fini della precompilazione dell’ISEE, i componenti maggiorenni del nucleo familiare esprimano preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, dando esplicito consenso al trattamento secondo la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, che potrà essere effettuato:
• presso le strutture territoriali dell’INPS;
• presso i centri assistenza fiscale;
• in maniera telematica mediante accesso al portale dell’INPS o a quello dell’Agenzia delle Entrate.

All’atto della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne dovrà indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata.

Il comma 2-ter, anch’essoaggiunto con il Decreto in esame, prevede poi che nel caso in cui il consenso:
• non sia stato espresso nelle modalità previste;
• non sia stato prestato, con conseguente inibizioneall’utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata;
il soggetto potrà presentare la DSU nella modalità non precompilata.
In tal caso però, in sede di attestazione dell’ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1 dell’art. 10, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.

La novità – in materia di precompilazione della DSU come unico strumento di presentazione – avrebbe dovuto divenire operativa da gennaio 2019; diverrà invece operativa da settembre 2019, con la conseguenza che le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, resteranno comunque valide fino al 31 dicembre 2019.

Quota 100 per il pensionamento anticipato

L’altra importante disposizione inserita all’interno del Decreto Legge esaminato riguarda le previsioni in materia di trattamento di pensione anticipata con il meccanismo cd. “Quota 100”.
In via sperimentale per il triennio 2019-21, i soggetti iscritti:
• all’assicurazione generale obbligatoria;
• alle forme esclusive e sostitutive della medesima;
• nonché alla Gestione Separata;
potranno conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 38 anni (da qui la definizione “quota 100”).

Il Decreto prevede che gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle medesime gestioni, abbiano la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti.

Una particolarità riguarda i lavoratori della Pubblica Amministrazione, in quanto tenuto conto della specificità del loro rapporto di lavoro e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa, i soggetti che maturano i requisiti previsti per la pensione anticipata:
• entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1° luglio 2019;
• a partire dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Resta fermo per i dipendenti pubblici che la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
Ancora un’altra particolarità riguarda il personale del comparto scuola, il quale potrà richiedere la cessazione dal servizio con effetto dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.

L’entrata in vigore

Il Decreto Legge è un atto normativo avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ed entra in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma entro 60 giorni deve essere convertito in Legge dal Parlamento. Nel caso specifico del Decreto Legge su Quota 100 e Reddito di Cittadinanza, le regole previste dallo stesso potrebbero subire modifiche, cambiamenti e integrazioni una volta che il medesimo sarà al vaglio del Parlamento.

Antonella Madia

19 gennaio 2019

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