La legge di Bilancio 2019 ha esteso l’applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione dei negozi e delle botteghe aventi categoria catastale C/1. In tale ipotesi, ove le parti lo riterranno conveniente, si potrà scegliere, in luogo dell’applicazione dell’IRPEF, il prelievo sostitutivo del 21 per cento. Il legislatore ha però limitato temporalmente la nuova opportunità. L’applicazione della cedolare secca è circoscritta ai contratti stipulati nell’anno 2019. Conseguentemente il beneficio fiscale non interessa né i contratti di locazione in corso al 31 dicembre del 2018, né i futuri contratti di locazione che saranno stipulati con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Inoltre la cedolare secca si applicherà solo ai negozi di minori dimensioni, cioè la cui superficie non supera i 600 metri quadrati, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente
La legge di Bilancio 2019 ha esteso l’applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione dei negozi e delle botteghe aventi categoria catastale C/1.
In tale ipotesi, ove le parti lo riterranno conveniente, si potrà scegliere, in luogo dell’applicazione dell’IRPEF, il prelievo sostitutivo del 21 per cento.
Il legislatore ha però limitato temporalmente la nuova opportunità.
L’applicazione della cedolare secca è circoscritta ai contratti stipulati nell’anno 2019.
Conseguentemente il beneficio fiscale non interessa né i contratti di locazione in corso al 31 dicembre del 2018, né i futuri contratti di locazione che saranno stipulati con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Inoltre la cedolare secca si applicherà solo ai negozi di minori dimensioni, cioè la cui superficie non superi i 600 metri quadrati, escluse le pertinenze e le relative pertinenze locate congiuntamente.
La clausola antielusiva
Al fine di evitare che i contribuenti pongano in essere comportamenti finalizzati ad “aggirare” i limiti temporali per fruire della “cedolare secca”, l’art. 1, comm