Rottamazione ter per l’adesione agevolata delle pendenze fiscali

di Gianfranco Antico Massimo Genovesi

Pubblicato il 4 dicembre 2018

In vista della scadenza del 7 dicembre facciamo il punto sulla rottamazione ter in fase di approvazione e sui rapporti con le rottamazioni precedenti: cosa si deve fare per aderire, liquidazione della somma dovuta, come si deve fare per pagare, coordinamento con le precedenti edizioni della definizione agevolata dei carichi (rottamazione 2016 e 2017)

Premessa: la rottamazione ter

Con l’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018[1], rubricato “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione”, il Governo - facendo seguito alle precedenti definizioni agevolate ex art. 6 Decreto Legge n. 193/2016[2] ed art. 1 Decreto Legge n. 148/2017[3] - ha voluto introdurre una nuova possibilità per i contribuenti di definire in modo appunto “agevolato” le proprie pendenze con il fisco, facilitando la definizione dei carichi iscritti a ruolo.

Vediamo nel merito di che cosa si tratta.

 

Ambito di applicazione

Il comma 1 del citato articolo 3 ha previsto che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possano essere estinti con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell’aggio[4], dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), con il beneficio dell’esclusione delle sanzioni incluse negli stessi carichi, degli interessi di mora ex art. 30, comma 1 del DPR n. 602/1973[5] e delle cosiddette «sanzioni civili», accessorie ai crediti di natura previdenziale ex art.  27, comma 1, del D. Lgs n. 46/1999[6].

Ai fini della presente definizione non rileva quindi la data di notifica della cartella di pagamento, bensì la data di affidamento del carico all’agente, potendo accadere che - per i carichi affidati negli ultimi mesi del 2017 - l’agente della riscossione non abbia ancora provveduto a notificare la cartella.

Per “affidamento in carico” deve intendersi - ex circolare n. 2/2017 dell’Agenzia delle Entrate - la data di effettiva trasmissione del flusso telematico dei ruoli, a prescindere dalla presa in carico da parte dell’agente della riscossione.

Ai sensi del comma 15 possono essere ricompresi nella definizione agevolata in questione anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

In base al comma 16 - invece - sono esclusi dalla definizione in esame i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

    • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
    • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
    • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
    • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 17 specifica che le disposizioni della definizione de qua si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Infine, il comma 25 dell’art. 3 del Decreto Legge in esame prevede espressamente che possono essere definiti anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

    • dell’articolo 6, comma 2, del Decreto Legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (ossia la definizione agevolata 2016), per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
    • dell’articolo 1, comma 5, del Decreto Legge n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (ossia la rottamazione 2017), per le quali il debitore non ha provveduto all’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017[7].

 

 

Cosa si deve fare per aderire

Il comma 5 dell’art. 3 del D. L. 119/2018 prevede che il contribuente, che ha l’intenzione di aderire alla definizione de qua, ha l’onere di manifestarlo all’agente della riscossione.

Per fare ciò il decreto prevede che il debitore - entro il 30 aprile 2019[8] - dovrà presentare formale dichiarazione all’agente della riscossione, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso agente e resa disponibile su internet[9].

Collegandosi con il sito www.agenziaentr