Si discute su quali soluzioni operative il liquidatore di una s.r.l. possa proporre ai soci se il bilancio finale di liquidazione presenta solo poste passive. Secondo la giurisprudenza dominante l’organo liquidatorio, accertato lo stato di insolvenza, sarebbe obbligato, senza indugio, a richiedere la dichiarazione del proprio fallimento evitando così di aggravare lo stato di dissesto. Si segnala, tuttavia, un recente indirizzo di prassi, in controtendenza rispetto agli orientamenti dei Giudici, reso noto dal Conservatore del Registro delle Imprese di Milano secondo cui se un bilancio finale presenta solo poste passive, le operazioni di liquidazione possono ritenersi concluse ed il liquidatore può depositare legittimamente il bilancio finale di liquidazione. Indicazioni operative.
Si discute su quali soluzioni operative il liquidatore, in caso di scioglimento di Srl, possa proporre ai soci se il bilancio finale di liquidazione presenta solo poste passive.
Secondo la giurisprudenza dominante l’organo liquidatorio, accertato lo stato di insolvenza, sarebbe obbligato, senza indugio, a richiedere la dichiarazione del proprio fallimento evitando così di aggravare lo stato di dissesto.
Si segnala, tuttavia, un recente indirizzo di prassi, in controtendenza rispetto agli orientamenti dei Giudici, reso noto dal Conservatore del Registro delle Imprese di Milano secondo cui se un bilancio finale presenta solo poste passive, le operazioni di liquidazione possono ritenersi concluse ed il liquidatore può depositare legittimamente il bilancio finale di liquidazione.
Lo stato di insolvenza
Profili civilistici
Nell’attuale sistema normativo sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici che superino i parametri indicati dall’art. 1 legge fallimentare ([1]); la stessa regola vale anche per le società in fase di liquidazione volontaria.
In particolare, quando si tratti di società in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 legge fallimentare deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
In virtù del chiaro riferimento normativo,
“…l‘imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni…”.
La giurisprudenza ha individuato le modalità che il Giudice dovrà adottare per verificare lo stato d’insolvenza nel caso in cui la società della quale si chiede il fallimento sia stata posta in liquidazione.
Secondo Cassazione civile sez. I, sent. del 07/03/2014 n. 5402
“ … Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 legge fallimentare deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale e integrale soddisfacimen