Ravvedimento, strumenti deflattivi, definizioni agevolate 2019 – D.L. 119/2018

di Fabio Carrirolo

Pubblicato il 28 novembre 2018

Facciamo il punto sulle possibilità di definire in via agevolata, previste dal D.L. 119/2018. Tali possibilità possono essere più convenienti del normale ravvedimento (quando lo strumento è possibile). La definizione degli inviti al contraddittorio, dei PVC, degli avvisi di accertamento, con attenzione al caso dell'accertamento con adesione...

Ravvedimento, strumenti deflattivi, definizioni agevolate 2018Le definizioni agevolate che interessano gli atti “prodromici” all’accertamento e gli atti impositivi nel quadro del D.L. “fiscale” n. 119/2018, condizionati al rispetto di una stretta finestra temporale, sono alternativi e concorrenziali rispetto sia ai tradizionali strumenti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale), sia rispetto alle forme di ravvedimento operoso “lungo”, sempre possibili, salvo il caso in cui fossero stati già notificati degli atti impositivi, entro i termini in cui gli uffici possono procedere ad accertamento. Rispetto a queste tipologie di definizioni “a regime”, però, le definizioni “straordinarie” del 2018 appaiono in generale più vantaggiose in quanto permettono di cancellare del tutto le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, versando il solo tributo.

Aspetti generali

La platea dei contribuenti italiani è abituata all’idea che la pretesa del fisco in molti casi si possa ridiscutere, se non altro quando sono in gioco aspetti interpretativi sulle norme, o la qualificazione/interpretazione dei comportamenti compiuti da parte degli uffici: è l’ottica dell’accertamento con adesione. Nell’adesione, ma anche nella conciliazione giudiziale, la tesi inizialmente sostenuta dall’ufficio viene appunto sottoposta a un riesame critico in contraddittorio con il contribuente e/o il suo consulente.

Esistono poi forme di definizione/riduzione degli atti dell’amministrazione nei quali non si guarda alle motivazioni, ma – in una logica “agevolativa” – alla semplice opportunità di chiudere presto la vertenza evitando il contenzioso, premiando la tempestività dell’adempimento (è ciò che accade nelle varie forme di ravvedimento operoso).

Infine, per ragioni di gettito e ammiccando, in generale, a chi abbia delle pendenze con il fisco (nell’ottica della riduzione degli accertamenti giacenti o dei carichi a ruolo), si è spesso concesso ai contribuenti di avvalersi di sanatorie (condoni), con effetti significativi quanto a sanzioni, interessi, tributo e anche un riflesso non secondario sul lato delle sanzioni penali.

Quello del 2018 non è un vero e proprio “condono”, nel senso che il suo raggio d’azione è abbastanza circoscritto.

Nel presente contributo, comunque, si prenderanno in considerazione le definizioni agevolate che interessano gli atti impositivi e pre-accertamento (accertamenti e verbali), esaminandone le reciproche interferenze e i vantaggi e svantaggi comparativi rispetto al ravvedimento e alle definizioni “a regime”.

La definizione dei pvc

La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc), prevista dall’art. 1 del D.L. n. 119/2018, è la prima delle procedure introdotte dal D.L. n. 119/2018, ricalcando la “vecchia” definizione dei verbali di cui al soppresso art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997.

Rispetto a tale procedura, tuttavia (abrogata per tutti i verbali consegnati a partire dal 1° gennaio 2016), la nuova definizione “temporanea” si presenta come assolutamente più vantaggiosa, dal momento che cancella del tutto le sanzioni anziché ridurle a 1/6 del minimo edittale, ed elimina pure interessi ed accessori.

La definizione 2018 è necessariamente più vantaggiosa per i contribuenti anche rispetto al ravvedimento operoso lungo in presenza di controlli (art. 13, comma 1, lett. b-quater, D.Lgs. n. 472/1997), che prevede la riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo edittale.

Molto semplicemente, la definizione 2018 consente ai contribuenti di definire in via agevolata il contenuto integrale dei pvc consegnati entro il 24.10.2018, data di entrata in vigore del decreto.

È pertanto possibile definire il contenuto integrale di tali verbali, presentando la dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di:

  • imposte sui redditi e relative addizionali;
  • contributi previdenziali e riten