Definizione degli inviti a comparire
Come avevamo anticipato nel nostro precedente intervento, la versione definitiva del D.L. Fiscale – n.119 del 23 ottobre 2018 – pubblicato nella G.U.n.247 del 23 ottobre 2018, entrato in vigore il successivo 24 ottobre, all’art.2, comma 2, prevede fra l’altro, la definizione degli inviti a comparire di cui agli artt. 5, comma 1, lett.c) e 11, comma 1, lett.b-bis, del D.Lgs. n.218/97, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori.
Il superamento delle regole ordinarie
L’invito al contraddittorio in materia di imposte sui redditi e di IVA, previsto e disciplinato dall’art.5, del D.Lgs.n.218/1997, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2015, oltre ad indicare i periodi d’imposta suscettibili di accertamento nonché il giorno ed il luogo della comparizione, deve recare anche l’indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti nonché dei motivi che danno luogo alla loro determinazione.
L’invito deve comunque contenere i necessari elementi di dettaglio anche qualora dall’accertamento non scaturisca la determinazione di “maggiori imposte dovute” ma, ad esempio, quella di “imposte dovute” (come nel caso dell’accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione) o quella di “minori crediti d’imposta” (come nel caso di rettifica della dichiarazione IVA a credito che non comporti l’evidenziazione di un debito d’imposta).
Escludendo talune, poco significative, differenze derivanti dalla diversa natura dei tributi oggetto di adesione, la procedura dell’accertamento con adesione nelle altre imposte indirette è sostanzialmente analoga a quella prevista in materia di imposte dirette ed IVA.
E pertanto, ai sensi dell’art.11, del D.Lgs.n.218/97, l’ufficio può inviare/notificare ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:
- gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
- il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;
- le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte.
In pratica, una volta avviato il contraddittorio, se raggiunto l’accordo, sul nuovo imponibile rideterminato, il contribuente provvede al pagamento delle imposte, sanzioni ( 1/3) ed interessi. Dette somme possono essere oggetto di compensazione.
L’adesione agli inviti a comparire da pace fiscale
Il comma 2, dell’art.2, del D.L. n.119 del 23 ottobre 2018, prevede che gli inviti al contraddittorio cui agli artt. 5, comma 1, lett.c) e 11, comma 1, lett.b-bis, del D.Lgs. n.218/97, notificati entro la data in vigore del Decreto fiscale – 24 ottobre 2018 -, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data, cioè entro il 23 novembre 2018.
Detta definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini sopra indicati.
Pur trovando applicazione le disposizioni previste dall’art.8, commi 2, 3, 4 del D.Lgs.n.218/97, in tema di rateizzazione, è prevista una deroga: indipendentemente dall’importo sono previste 20 rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione prevista dall’art.17 del D.Lgs.n.241/97.
In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti della norma in corso di pubblicazione e il competente Ufficio prosegue le ordinarie attività. Dovrebbe trovare applicazione – per il rinvio operato all’art.8, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs.n.218/97 – l’art.15-ter del D.P.R.n.602/73, norma che ha disciplinato il cd. lieve inadempimento, che ricorre ogni qualvolta…