Il comma 2 dell’art.2 del D.L. Fiscale prevede che gli inviti al contraddittorio cui agli artt. 5, comma 1, lett.c) e 11, lett.b-bis, del D.Lgs. n.218/97, notificati entro la data in vigore del Decreto fiscale, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data...
Definizione degli inviti a comparire
L’ultima versione del D.L. fiscale (in attesa di bollinatura finale e quindi non defintiva... si parla di "manine" che potrebbero modificare il testo N.d.r.) prevede, fra l’altro, la definizione degli inviti a comparire di cui agli artt. 5, comma 1, lett.c) e 11, lett.b-bis, del D.Lgs. n.218/97, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori.
Le regole ordinarie
L’invito al contraddittorio in materia di imposte sui redditi e di IVA, previsto e disciplinato dall’art.5, del D.Lgs.n.218/1997, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2015, oltre ad indicare i periodi d’imposta suscettibili di accertamento nonché il giorno ed il luogo della comparizione, deve recare anche l’indica
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