La definizione degli inviti a comparire senza sanzioni – PACE FISCALE

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 22 ottobre 2018

Il comma 2 dell’art.2 del D.L. Fiscale prevede che gli inviti al contraddittorio cui agli artt. 5, comma 1, lett.c) e 11, lett.b-bis, del D.Lgs. n.218/97, notificati entro la data in vigore del Decreto fiscale, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data...

definizione agenzia delle entrateDefinizione degli inviti a comparire

L’ultima versione del D.L. fiscale (in attesa di bollinatura finale e quindi non defintiva... si parla di "manine" che potrebbero modificare il testo N.d.r.)  prevede, fra l’altro, la definizione degli inviti a comparire di cui agli artt. 5, comma 1, lett.c) e 11, lett.b-bis, del D.Lgs. n.218/97, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori.

Le regole ordinarie

L’invito al contraddittorio  in  materia  di imposte sui redditi  e  di  IVA, previsto e disciplinato dall’art.5, del D.Lgs.n.218/1997, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2015, oltre  ad  indicare  i  periodi  d’imposta suscettibili  di  accertamento  nonché  il  giorno   ed   il   luogo   della comparizione, deve recare anche l’indica