L’INPS è intervenuto per chiarire le modalità di recupero dell’esonero contributivo, per l’anno 2017, delle imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà difensivo. Le aziende ammesse allo sgravio contributivo, pari al 35%, dovranno inserire nel flusso Uniemens, nell’elemento
L’INPS, con la Circolare n. 98 del 26 settembre 2018, è intervenuto per chiarire le modalità di recupero dell’esonero contributivo, per l’anno 2017, delle imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà difensivo, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608. Le aziende ammesse allo sgravio contributivo, pari al 35%, dovranno inserire nel flusso Uniemens, nell’elemento <CausaleACredito>, il codice di nuova istituzione “L942”.
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 16 dicembre 2018. Con il presente contributo, nel riepilogare la disciplina generale dei contratti di solidarietà difensivi, si individuano le istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo per il 2017.
Premessa
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull’impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall’art.