In caso di accertamento che si fondi su verifiche di conti correnti bancari, grava sul contribuente dimostrare che le movimentazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili. L’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria è sodisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari accertati
In caso di accertamento che si fondi su verifiche di conti correnti bancari, grava sul contribuente dimostrare che le movimentazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili.
L’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari accertati (CTP Rieti n. 61/2018).
La decisione in esame affronta la ratio decidendi dell’accertamento fondato su verifiche di conto corrente bancario fornendo l’ambito operativo della presunzione legale di cui all’art. 32, comma 1, del Dpr n. 600/1973.
Tale disposizione recante norme sui “Poteri degli uffici”, stabilisce al secondo comma che l’ufficio finanziario può invitare i contribuenti, specificandone i motivi, a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, recando la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari.
Tale presunzione comporta che l’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili-
Se l’accertamento eseguito dell’ufficio si fonda su verifiche di conti correnti bancari, la prova grava sul contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario; pertanto qualora il contribuente si limiti a deduzioni del tutto generiche sui versamenti effettuati senza fornirne giustificazioni concrete questi non potranno che essere recuperati a reddito dall’ufficio finanziario.
Il successivo comma 7 dell’art. 32 prevede, altresì, che l’amministrazione può richiedere, previa autorizzazione del direttore dell’Agenzia delle entrate, alle banche, alle società’, ecc., dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.
Nel caso in esame la società contribuente ha impugnato l’accertamento fondato sul processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, in relazione ad un procedimento penale che aveva rilevato delle movimentazioni di denaro contante su conti correnti di competenza della società e operate dal legale rappresentante.
La società ha eccepito l’illegittimità dell’accertamento per difetto di motivazione e perché si riportava apoditticamente alle risultanze del PV della Guardia di Finanza senza un preventivo controllo della contabilità.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto, secondo un orientamento consolidato, che nel rito tributario in caso di accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari, grava sul contribuente l’onere di dimostrare che le movimentazioni bancarie non siano riferibile ad operazioni imponibili, mentre la prova dell’amministrazione è soddisfatta, per legge, dai dati desumibili dai predetti conti.
La presunzione legale di cui dispone l’amministrazione prevista dal citato art. 32 è superabile da prova contraria del contribuente che deve dimostrare che le operazioni derivanti dai movimenti bancari non sono imponibili. (Cass. n. 8266/2018; n. 78133/2016).
La presunzione legale relativa fissata dal citato l’art. 32, vincola l’Ufficio delle entrate ad assumere per certo che i movimenti bancari eseguiti sui conti correnti intesati al contribuente siano allo stesso imputabili, senza la necessità di dover procedere all’analisi delle singole operazioni, la quale analisi è a carico del contribuente, in virtù dell’inversione dell’onere della prova.
Si considerano ricavi sia i prelevamenti che i versamenti su c/c, salvo che il contribuente non provi che gli stessi siano serviti per pagare certi beneficiari, anziché acquisire degli utili.
Il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo, deve fornire una prova adeguata e rigorosa, anche mediante presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica del giudice (Cass. nn. 4585 e15690/2015), non essendo sufficienti mere asserzioni, tanto più se hanno l’effetto di ribaltare l’onere di verifica a carico dell’ufficio.
Per contrastare le presunzioni legali, la “migliore” prova è quella documentale.
La Commissione, atteso il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della società a causa della genericità e indeterminatezza delle registrazioni contabili e dell’assenza di documentazione, ha respinto il ricorso con conseguente condanna alle spese.
Giurisprudenza
Sul tema la giurisprudenza ha ritenuto che la prova può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Il contribuente deve correlare ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati e il risultato va valutato nei tempi e nell’ammontare complessivo (Cass. n. 18125/2016; n. 15857/2016).
L’avviso di accertamento per maggiori entrate derivanti da lavoro autonomo può basarsi su presunzioni derivanti da ingiustificati versamenti su conto corrente bancario. Infatti, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014, resta oggi invariata la presunzione legale d’imponibilità dei versamenti in conto effettuati da tali soggetti (Cass. n. 2192/2018; n. 2649/2018).
L’onere dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il citato art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.
I prelevamenti e i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi riconducibili al contribuente se questi non dimostra che sono estranei alla produzione (CTP Rieti n. 21/2018).
Davide Di Giacomo
13 settembre 2018
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