Con il provvedimento prot. 197357 del 31 agosto 2018, ancora a firma di Ernesto Maria Ruffini come direttore dell’Agenzia delle entrate, viene illustrata la procedura, sperimentale, di analisi del rischio di evasione basata sull’utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori all’Archivio dei rapporti finanziari.
L’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha introdotto l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all’Archivio dei rapporti finanziari le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali.
Le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari possono essere utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione; di qui la procedura in via sperimentale che comporta anche l’utilizzo degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria.
Essa riguarda le società di persone e le società di capitali per le quali, pur risultando sui conti correnti movimenti in accredito secondo le informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari, è stata omessa la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA per l’anno 2016 o, nel caso di avvenuta presentazione, non sono stati indicati i dati contabili significativi.
Per ogni posizione segnalata, viene comunicato il numero dei conti correnti e il totale aggregato dei saldi e dei movimenti dei rapporti finanziari, nonché gli ulteriori elementi significativi presenti in Anagrafe tributaria questo affinché le Direzioni provinciali possano valutare le posizioni comunicate ai fini dell’ordinaria attività di controllo, essendo “potenzialmente selezionabili”.
Non si tratta quindi di un nuovo strumento di accertamento, ma un ulteriore elemento che potrebbe indurre l’Agenzia ad iniziare un’attività di verifica; tuttavia lo strumento si ritiene potrebbe prestarsi ad un uso distorto in caso di controlli di tipo automatico. |
La presenza di accrediti non è sinonimo sic et simpliciter di evasione: un accredito rilevante potrebbe, infatti, essere pagamento di una commessa relativa ad anni precedenti, in cui, in base al principio di competenza, ha già scontato l’imposizione fiscale.
Ma eventuali accrediti potrebbero essere anche delle semplici partite di giro che trovano giustificazione nelle peculiarità dell’attività di impresa, che non generano, e non celano, alcunché di non dichiarato.
La procedura di cui al provvedimento del 31 agosto, in verità, non giunge come inattesa, al contrario: la Corte dei Conti nella Deliberazione 26 luglio 2017, n. 11/2017/G aveva espressamente rilevato la mancanza del provvedimento del direttore dell’Agenzia per la predeterminazione dei criteri, relativi all’elaborazione liste selettive derivanti da dati comunicati all’Archivio dei rapporti finanziari.
Il procedimento, oggetto di numerosi interventi anche del garante della privacy, sembrerebbe ora avviarsi alla fase di sperimentazione riguardante l’anno 2016 e le società di persone e di capitali, un banco di prova che si spera si volga alla luce dei principi del contraddittorio e dei principi di correttezza e buona fede tra Fisco e contribuente.
Valeria Nicoletti
10 settembre 2018