Crisi di liquidità – omesso versamento ritenute

Il mero stato di crisi di liquidità non rileva ai fini della configurabilità di una situazione di forza maggiore od idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato, in quanto è onere dell’interessato ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti, in modo da poter adempiere, al momento della relativa scadenza, all’obbligo del versamento delle ritenute

Fatto

Il rappresentante legale della società ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che ha confermato la penale responsabilità della società per il reato di cui al D.Lgs. 463/1983, art. 2, co.1-bis, perchè, nella qualità di rappresentante legale della società, ometteva di versare all’I.N.P.S. le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

La Corte d’Appello avrebbe trascurato gli elementi istruttori dai quali sarebbe emerso chiaramente che il mancato pagamento delle ritenute era la conseguenza di una grave crisi aziendale della società, originata dai ritardi nei pagamenti delle Amministrazioni appaltanti che avevano causato la necessità di rivolgersi alle banche per ottenere l’anticipazione delle fatture corrispondenti (con successiva impossibilità di onorare alla scadenza la restituzione alla stesse banche delle somme ottenute), sì che sarebbe stata integrata una situazione di forza maggiore in forza della quale la società, pur avendo adottato tutte le cautele possibili tra cui appunto le anticipazioni bancarie, era stata impossibilitata, per mancanza di liquidità, ad adempiere al debito tributario.

Secondo la Cassazione il ricorso è infondato.

A fronte del fatto che l’elemento soggettivo del dolo generico, proprio del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, va identificato nella consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, il ricorrente si è limitato a sostenere l’esistenza di una situazione di difficoltà economica, scaturita dal mancato pagamento dei corrispettivi maturati dalla società.

La Cassazione ha ribadito che il mero stato di crisi di liquidità non rileva ai fini della configurabilità di una situazione di forza maggiore od idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato in quanto è onere dell’interessato ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere, al momento della relativa scadenza, all’obbligo del versamento delle ritenute.

Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha concluso nel senso della non ravvisabilità, nella specie, di caratteristiche tali da configurare una assoluta impossibilità di adempiere per cause di forza maggiore.

***

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE – SENTENZA DEL 29 MAGGIO 2018, N. 24039

Ritenuto in fatto

  1. B.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 21/04/2017 che ha confermato, limitatamente ai fatti verificatisi dal luglio al dicembre 2010, la penale responsabilità di B.G. per il reato di cui al D.Lgs. n. 463 del 1983, art. 2, comma 1 bis, perchè, nella qualità di rappresentante legale della ditta M.eco S.r.I., ometteva di versare all’I.N.P.S. le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
  2. Con un unico motivo di ricorso lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione del cit. D.M. 24 ottobre 2007, art. 2, comma 1 bis, e del nonchè vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo.

In particolare la Corte d’Appello avrebbe trascurato gli elementi istruttori (dichiarazioni del teste B.S., dell’imputato nonchè i documenti comprovanti i pignoramenti subiti presso terzi ad opera dell’Agente della riscossione e dei dipendenti) dai quali sarebbe emerso chiaramente che il mancato pagamento delle ritenute era la conseguenza di una grave crisi aziendale della società, operante nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e di paralisi dell’attività produttiva, originata dai ritardi nei pagamenti delle Amministrazioni appaltanti che avevano causato la necessità di rivolgersi alle banche per ottenere l’anticipazione delle fatture corrispondenti (con successiva impossibilità di onorare alla scadenza la restituzione alla stesse banche delle somme ottenute) sì che sarebbe stata integrata una situazione di forza maggiore in forza della quale B., pur avendo adottato tutte le cautele possibili tra cui appunto le anticipazioni bancarie, era stato impossibilitato, per mancanza di liquidità, ad adempiere al debito tributario.

Considerato in diritto

  • Il ricorso è infondato.

A fronte del fatto che l’elemento soggettivo del dolo generico, proprio del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali, va identificato nella consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti (da ultimo, Sez. 3, n. 43811 del 10/04/2017, Agozzino, Rv. 271189), il ricorrente si è limitato a sostenere l’esistenza di una situazione di difficoltà economica, scaturita dal mancato pagamento dei corrispettivi maturati dalla M.Eco S.r.l. (svolgente in favore delle amministrazioni pubbliche il servizio di smaltimento di rifiuti) che aveva portato anche a numerosi pignoramenti presso terzi, e addotta come imprevedibile.

E’ tuttavia stato ribadito più volte da questa Corte che il mero stato di crisi di liquidità non rileva ai fini della configurabilità di una situazione di forza maggiore od idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato in quanto è onere dell’interessato ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere, al momento della relativa scadenza, all’obbligo del versamento delle ritenute (Sez. 3, n. 3705/14 del 19/12/2013, P.G. in proc. Casella, Rv. 258056),

In definitiva, a fronte della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell’obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare l’impossibilità di adempiere l’obbligazione dovendo, la punibilità della condotta, essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all’Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l’impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata.

Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha concluso nel senso della non ravvisabilità, nella specie, di caratteristiche tali da configurare una assoluta impossibilità di adempiere per cause di forza maggiore.

  • Il ricorso, conseguentemente, va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

***

Note:

art.2, co. 1-bis, d.lgs. 463/1983 – Testo in vigore dal: 6-2-2016

  1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della L.153/1969, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-bis. L’omesso versamento di ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e’ punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Antonino Pernice

5 ottobre 2018