L’omesso versamento delle imposte, quando è determinato da difficoltà finanziarie riconducibili a fattori esterni, sottopone talvolta le commissioni tributarie (chiamate ad annullare le conseguenti sanzioni irrogate al contribuente) ad un esame esegetico della norma di cui all’art. 6, c. 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, a mente della quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Tale espressione letterale trae un laconico spunto da un precetto di origine penalistica e finisce con il disciplinare una causa di non punibilità dell’illecito tributario senza precisare, tuttavia, la portata della nozione di forza maggiore.
Oltre queste prime osservazioni, va comunque subito rilevato che il mancato versamento delle imposte differenzia l'ambito penale da quello amministrativo poiché, mentre ai fini della configurabilità del reato tributario è necessario che la violazione sia stata commessa con dolo, per le le violazioni amministrative non necessita la presenza di questo elemento soggettivo.
Inevitabile è stato il dibattito, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, circa la possibilità di configurare l’esimente della forza maggiore nel caso di crisi finanziaria del contribuente. In particolare, come si è accennato, si è posta la questione se il contribuente possa legittimamente giustificare l’omesso versamento delle imposte, dimostrando di essersi trovato in difficoltà finanziarie talmente gravi da non poter materialmente adempiere l’obbligazione tributaria.
La Corte di Cassazione ha però di re