Atti della riscossione attenzione alla notifica a mezzo PEC

la notifica via PEC delle cartelle esattoriali e di altri atti della riscossione sta predendo sempre più piede; non basta però l’allegazione di un semplice file PDF: la notifica si perfeziona solo se il file allegato alla PEC è firmato digitalmente a norma di Legge

Prosegue, fortunatamente in maniera zelante, l’opera di annullamento da parte dei Giudici tributari di tutti quegli atti notificati per il tramite della posta elettronica certificata, che, contrariamente a quanto prescritto dalla normativa in materia, risultano allegati al messaggio mail nel c.d. formato PDF.

Ricordiamo, per dovere di cronaca, che dal 1° giugno 2016, la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi può avvenire solo ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata – PEC.

Procedura ancora facoltativa, invece, per le persone fisiche, in relazione alle quali il canale telematico rappresenta una vera e propria dichiarazione di volontà.

L’obbligo appena menzionato trova il proprio riferimento normativo nell’art. 14 del D. Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, il quale, come tutti ricorderemo, ha rappresentato uno dei tre provvedimenti attuativi della legge n. 23 dell’11 marzo 2014, meglio conosciuta come delega fiscale.

La disposizione testé richiamata, affermava infatti che:

“Al fine di potenziare la diffusione  dell’utilizzo  della  posta elettronica certificata  nell’ambito  delle  procedure  di  notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo,  della  riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  il  secondo  comma  è sostituito dal seguente: “La  notifica  della  cartella  può  essere eseguita, con le modalità di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11  febbraio  2005,  n.  68,  a  mezzo  posta  elettronica certificata,  all’indirizzo  risultante  dagli  elenchi  a  tal  fine previsti dalla legge”.

Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria,  nonché di  professionisti  iscritti  in  albi  o elenchi, la  notifica  avviene  esclusivamente  con  tali  modalità, all’indirizzo risultante dall’indice  nazionale  degli  indirizzi  di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.

Dal quadro appena esposto, emerge pertanto l’obbligo ben preciso per l’Agente della riscossione di recapitare qualsiasi atto indirizzato al contribuente che sia, ricordiamo, ditta individuale, società o professionista iscritto in albo o elenco, non più al suo indirizzo fisico bensì nella casella di posta elettronica certificata, così come risultante dal sopra menzionato INI – PEC.

Obbligo, come prima ricordato, operativo dal 1° giugno 2016.

In virtù di tale prescrizione legislativa, i vari uffici territoriali della nuova Agenzia delle Entrate Riscossione si sono quindi conformati alla nuova disciplina procedendo ad inviare cartelle, intimazioni e/o qualsiasi altro atto della procedura esattoriale mediante lo strumento della PEC.

Tuttavia, nel fare ciò, la maggior parte si è limitata ad allegare la cartella o il diverso atto della riscossione nel semplice formato PDF in luogo del più idoneo ed attendibile formato .p7m.

È appena il caso di ricordare, infatti, che quest’ultimo, come più volte ribadito ormai dalla giurisprudenza, rappresenta l’unico formato in grado di dare certezze e di garantire da un lato l’identificabilità dell’autore e dall’altro l’integrità e l’immodificabilità del documento.

Diversamente, con l’allegazione del file PDF ciò che viene notificato al contribuente altro non è che una mera copia informatica (c.d. scansione) del documento cartaceo originale, correndo l’obbligo di evidenziare come in tale ipotesi, senza una valida attestazione di conformità, oltretutto apposta da soggetti all’uopo abilitati secondo quanto previsto dal c.c., la copia dell’atto inteso notificare non può assumere alcuna valenza giuridica non essendo in grado di dimostrare che il suo contenuto sia identico, in tutto e per tutto, al documento originale.

Dal quadro di sintesi appena descritto ne è disceso un fitto e costante ricorso al Giudice tributario da parte dei numerosi contribuenti che in quest’ultimo biennio si sono visti recapitare cartelle di pagamento, così come intimazioni e misure cautelari, sulla propria casella di posta elettronica certificata.

Tutto questo, proprio in virtù del fatto che, nella maggior parte dei casi, il documento allegato al messaggio  telematico era appunto nel formato PDF.

Non a caso, soli pochi giorni fa, le Commissioni tributarie provinciali di Varese e di Salerno, in maniera contemporanea, hanno annullato diversi atti della riscossione, dichiarandone l’invalidità e, quindi, l’inesistenza, a causa del mancato utilizzo del file .p7m., che, è utile ricordare ancora una volta, rappresenta l’unico formato in grado di dimostrare, allo stesso tempo, che l’atto è stato sottoscritto digitalmente e che il file allegato è conforme al documento originale dal quale la copia medesima è stata estrapolata.

Più segnatamente, la CTP di Varese, con la sentenza n. 416/2017, depositata il 25.09.2017, ha avuto modo di affermare come:

La Commissione in riferimento all’eccezione sollevata dal ricorrente e relativa alla regolarità della notifica a mezzo PEC dell’intimazione di pagamento impugnata osserva che, in linea con l’orientamento che sta divenendo ormai maggioritario, (vedi per tutte CTP di Lecce n. 611/2016, CTP Frosinone n. 869/16, CTP Roma n. 1715/2017, CTP Milano n. 1023/2017, CTP Savona n. 100/2017) tale notifica sia da considerarsi nulla, non essendoci la prova che la stessa sia stata notificata con dichiarazione di conformità e sottoscrizione digitale”.

In maniera speculare, la CTP di Salerno, con la sentenza n. 4124/2017, depositata sempre il 25.09.2017, ha ricordato come:

Tuttavia, affinché la notifica via pec sia valida, è necessario che vi sia la certezza legale della conoscibilità degli atti e, soprattutto, che sia provata la corretta esecuzione del procedimento di notifica..(..)..In conclusione, la cartella di pagamento deve essere prodotta da un documento informatico allegato alla pec sottoscritto digitalmente e cioè avere un’estensione del file in .p7m.”.

In virtù di quanto sopra, è agevole rendersi conto del fatto che molteplici potrebbero essere, quindi, le ipotesi in cui l’atto notificato dalla neonata Agenzia Riscossione sia da considerarsi nullo e/o inesistente.

A tal fine, appare utile insistere col sollevare l’eccezione presso tutte le Commissioni tributarie d’Italia affinché, appunto, l’orientamento già favorevole al contribuente diventi pressoché assoluto.

E proprio nel fare ciò, non dimentichiamoci, infine, che il D.L. n. 193/2016, da ultimo, ha cancellato dall’art. 26 del D.p.r. n. 602/73 l’inciso “Non si applica l’art. 149-bis del codice di procedura civile”, con ciò significando che dal giorno di entrata in vigore del predetto testo normativo, vale a dire dal 24.10.2016, anche con riferimento alla notifica degli atti della riscossione trova applicazione, appunto, la disposizione di cui all’art. 149bis del c.p.c., che, al primo comma, prevede testualmente che:

“Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento.”,

avendo cura di precisare, però, al comma successivo che:

“Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”.

Corollario di ciò è rappresentato dal fatto che, per tutti gli atti notificati a mezzo PEC dopo il 24 ottobre 2016, il file .p7m. costituisce, in definitiva, l’unico ed esclusivo formato in grado di legittimare la procedura di notifica, considerato che solo grazie a quest’ultimo si potrà essere in grado di  appurare che il file allegato sia firmato digitalmente, alla stregua di quanto impone la recente modifica normativa.

 

NdR: Sull’argomento abbiamo pubblicato anche…

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5 gennaio 2018

Daniele Brancale

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