La notifica della cartella esattoriale inviata da un indirizzo non risultante dai registri pubblici è nulla. Può dunque essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante presente nei pubblici registri.
Cartella di pagamento: natura giuridica
L’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo è contenuta nella cartella di pagamento.
La riscossione dei tributi dal 1° luglio 2017 è di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale delle entrate di natura pubblica economica, sotto la vigilanza del Ministero dell’economia e finanze.
L’agente della riscossione deve provvedere alla notifica della cartella esattoriale: in essa deve essere indicato, a pena di nullità, il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella.
Quest’ultima è formata dall’agente della riscossione competente per territorio in relazione alla residenza fiscale del contribuente: non occorre che sia sottoscritta, mancando una previsione di nullità, atteso che si presume la riconducibilità dell’atto impositivo all’organo che lo ha emesso (cfr. Cassazione n. 8700/2020).
In base all’art. 26 del Dpr n. 600/1973 la notifica della cartella di pagamento, oltre ad essere eseguita dagli ufficiali della riscossione e dai messi della certificata (Pec), all’indirizzo risultante dagli elenchi pubblici previsti dalla legge.
La comunicazione avviene solo tramite Pec per le imprese individuali, le società e i professionisti iscritti negli appositi albi.
L’art. 3-bis della Legge n. 53/1994 prevede che l’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente risulti da pubblici elenchi e tra questi i Registri della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 179/201