Nel mare magnum dell’esecuzione esattoriale, una delle questioni che rimangono ad oggi irrisolte nella variegata giurisprudenza che l’operatore si trova frequentemente ad affrontare è la notifica degli atti, in particolar modo quella via PEC.
La Cassazione sulla notifica via pec degli atti esattoriali
Nel mare magnum dell’esecuzione esattoriale, una delle questioni che rimangono ad oggi irrisolte nella variegata giurisprudenza che l’operatore si trova frequentemente ad affrontare è la notifica degli atti esattoriali, in particolar modo quella via PEC.
Infatti, se la Cassazione – Sezione Tributaria, con l’ordinanza 21328/2020 del 5/10/2020 ha affermato la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario della riscossione a mezzo PEC in formato PDF senza attestazione di conformità, motivando come segue:
“La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario – il c.d. atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo – la c.d. copia informatica.
Tale principio trova applicazione al caso di specie in quanto il concessionario della riscossione aveva provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf.
A detta della Corte, andava dunque escluso l’illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo Pec, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
Nessuna norma di legge, infatti, impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento cartacea, notificata via PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale”;
attribuendo quindi pari dignità giuridica (rectius, validità) ad entrambi i formati (pdf. e p7m. , il punctum pruriens pare essersi solamente spostato più a monte, assumendo rilievo l’indirizzo PEC di provenienza della notifica, sia laddove il notificante sia il concessionario della riscossione, sia laddove il notificante sia l’ente previdenziale, dal momento che anche l’INPS si sta avvalendo sempre più frequentemente della notifica a mezzo PEC degli avvisi di addebito nei confronti di imprese con indirizzo PEC depositato presso la CCIAA.
Peraltro, sino all’anno scorso, è curioso osservare come non fosse possibile notificare via PEC atti giudiziari all’INPS in quan