La legge di bilancio 2017, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, ha riproposto la possibilità di rivalutare i terreni (agricoli, edificabili e lottizzati) e le partecipazioni (non quotate) posseduti all'1/1/2017 al di fuori dell'attività d’impresa, attraverso l’applicazione di un’aliquota unica nella misura del’8%.
Nel caso in cui i soggetti che si avvalgono della nuova rivalutazione abbianno già effettuato una precedente rivalutazione a seguito di analoghe disposizioni normative, è possibile, alternativamente:
1) scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quanto già versato in occasione di precedenti rivalutazioni ;
2) richiedere il rimborso dell’imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione entro 48 mesi dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa alla nuova rivalutazione.
SOGGETTI INTERESSATI ALLA RIVALUTAZIONE E NORMATIVA GENERALE
I soggetti interessati devono provvedere, entro il termine del 30/06/2017, all'asseverazione di una perizia giurata e al versamento dell’imposta sostitutiva nella misura unica del'8% sia per i terreni che per le partecipazioni qualificate che non qualificate (il versamento può avvenire in unica soluzione o in 3 rate annuali alle seguenti scadenze: 30 giugno 2017, 2 luglio 2018, 1 luglio 2019).
Nota: i soggetti interessati sono le persone fisiche ovvero le società semplici, gli enti non commerciali, le associazioni professionali e i soggetti non residenti che possiedono partecipazioni in società residenti. |
Come detto in precedenza è necessaria un perizia di stima che deve essere redatta da tecnici abilitati ad asseverata entro la data del 30 giugno 2017.
a) Per i terreni i tecnici abilitati sono: ingegneri,architetti,geometri,dottori agronomi,agrotecnici,periti agrari e periti industriali edili (sono rivalutatili sia i terreni edificabili che quelli agricoli e se una particella risulta in parte edificabile ed in parte agricola, è possibile rivalutare la sola porzione edificabile). E’ possibile rideterminare il costo fiscale dei seguenti diritti: proprietà, usufrutto o nuda proprietà, diritto di superficie (o enfiteusi) e in caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia, se effettivamente sostenuto e a carico del contribuente, può essere portato ad incremento del costo rivalutato.
b) Per le partecipazioni i tecnici abilit