Dedichiamo mini-guida alla figura dell’agente di commercio: le condizioni per lo svolgimento dell’attività, le imposte dirette, l’applicazione dell’IVA, gli aspetti previdenziali tra cui le posizione Enasarco.
L’attività di agente e rappresentante di commercio, disciplinata dalla Legge 3 maggio 1985, n. 204,
“si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate”.
L’attività dell’agente e rappresentante di commercio
La figura dell’agente e rappresentante di commercio è riferita all’attività diretta alla conclusione di contratti in uno o più zone determinate.
Tale figura è utilizzata dalle aziende che operano nella vendita diretta di prodotti ai consumatori finali.
L’agente o il rappresentante di commercio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, facoltà di riscuotere denaro, concedere sconti o dilazioni di pagamento.
È inoltre vincolato ad attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla singola impresa mandante; in caso contrario, è responsabile degli eventuali danni derivanti dalla condotta difforme adottata.
I requisiti per diventare agente e rappresentante di commercio
L’agente deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l’esercizio dell’attività di vendita, per cui non può:
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essere stato dichiarato fallito;
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aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
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aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
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aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
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essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Inoltre, per l’esercizio dell’attività di agente, occorre, alternativamente, essere in possesso di:
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diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie economiche o giuridiche;
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aver frequentato, con esito positivo, apposito corso di formazione a frequenza obbligatoria, organizzato da organismi autorizzati a gestire la formazione professionale, con superamento del relativo esame finale;
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aver acquisito una esperienza lavorativa, maturata per almeno un biennio negli ultimi 5 anni, come:
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operatore di vendita (ex viaggiatore piazzista)
- dipendente di un’impresa con qualifica di impiegato di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite. Tali mansioni trovano corrispondenza nell’inquadramento adeguatamente documentato nei primi due livelli contrattuali: ad esempio 1 e 2 (commercio), 6 e 7 (industria), secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato con Circolare 4 marzo 1994, n. 3329;
- titolare o legale rappresentante di imprese attive in ambito di commercio o somministrazione di alimenti e bevande;
- titolare o legale rappresentante o consigliere (iscritto all’Inps – sez. commercianti) con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite, di attività industriale di produzione e vendita;
- titolare o legale rappresentante di attività artigianale di produzione e vendita in serie;
- collaboratore familiare o socio non legale rappresentante in ambito commerciale
- somministrazione di alimenti e bevande, iscritto all’Inps – sez. commercianti;
- collaboratore familiare o socio non legale rappresentante in ambito di impresa artigiana di produzione e vendita in serie, iscritto a IVS-artigiani.
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Il rapporto tra l’impresa e l’agente
L’articolo 1742, del Codice civile, disciplina il “contratto di agenzia”, quale contratto intercorrente tra l’agente e la cosiddetta “casa mandante”.
In particolare tale contratto prevede che l’agente assuma stabilmente l’incarico di promuovere, per conto della parte mandante, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere scritto e volto, soprattutto, ad agevolare la prova dell’esistenza del rapporto tra le parti ed a garantire il rispetto dei relativi obblighi.
Gli elementi essenziali del contratto sono:
- il conferimento, da una parte, e l’assunzione, dall’altra, di un incarico stabile;
- l’esecuzione dell’incarico nella forma di esercizio di un’attività d’impresa autonoma;
- l’oggetto dell’incarico che deve consistere nel promuovere la conclusione di contratti;
- il diritto alla retribuzione.
Il contratto di agenzia può prevedere due tipologie diverse di “legame” fra l’agente e la “casa mandante”: contratto di agenzia quale agente monomandatario; contratto di agenzia quale agente plurimandatario. Nella prima ipotesi l’agente non può assumere incarichi da altri mandanti, diversamente nella seconda ipotesi può sottoscrivere altri contratti di agenzia.
La legge prevede inoltre, all’articolo 1743, del Codice civile, che la “casa mandante” non possa avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumente l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
La documentazione e gli adempimenti per iniziare l’attività
Per iniziare l’attività di agente occorre presentare la “Comunicazione Unica” nella quale provvedere:
- all’apertura della partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate;
- all’iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di competenza;
- all’iscrizione nella apposita sezione del REA, ai sensi dell’articolo 74, quinto comma, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- all’iscrizione all’Inps – gestione commercianti.
Inoltre è prevista l’iscrizione all’Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per Agenti e Rappresentanti di Commercio).
Ai fini dell’iscrizione dell’agente al Registro Imprese, è obbligatoria la comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
Al momento della trasmissione della pratica telematica l’indirizzo PEC deve essere già attivato. Non saranno, pertanto, accettate iscrizioni con indirizzi PEC ancora in stato “registrato”.
L’imposizione diretta
L’agente, tranne nell’ipotesi di adesione al regime forfettario di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, deve assoggettare le provvigioni percepite ad una ritenuta d’imposta, a titolo d’acconto, nella misura dell’aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all’Irpef (23 per cento).
Tale ritenuta si applica, ai sensi dell’articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, “in via ordinaria sul 50% della provvigioni corrisposte”.
Tale ritenuta deve essere versata direttamente dalla “casa mandante”.
CALCOLO RITENUTA D’ACCONTO |
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Totale provvigioni del mese di marzo |
2.000,00 euro |
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Aliquota Irpef |
23% sul 50% |
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Ritenuta d’acconto |
(2.000 x 50%) x 23% |
230,00 euro |
Tuttavia se i percipienti dichiarano ai loro committenti – preponenti – mandanti, che nell’esercizio delle loro attività, si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta va commisurata al 20 per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni.
Inoltre, l’Irpef a saldo e le relative addizionali, che risultano dal modello Redditi Pf, sono dovute entro il 30 giugno, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.
Alla stessa data è dovuto anche il primo acconto dell’imposta e delle addizionali relative.
La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.
Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione). In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
L’imposizione indiretta
In linea generale le provvigioni sono assoggettate ad Iva al 22 per cento.
Fanno eccezione le provvigioni fatturate da contribuenti forfettari e quelle fatturate nei confronti di esportatori abituali, i quali hanno diritto di acquistare senza applicazione dell’imposta.
L’Iva liquidata a debito deve essere versata mensilmente, ovvero trimestralmente, all’Erario.
L’agente deve necessariamente predisporre, aggiornare e conservare, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il registro delle fatture emesse ed il registro degli acquisti.
Gli aspetti previdenziali
L’agente deve versare il contributo minimo annuo obbligatorio che, per l’anno d’imposta 2017, è pari a 3.682,99 euro, di cui 3.675,55 euro IVS e 7,44 euro maternità).
Per la quota eccedente il minimale di 15.548,00 euro annui, e fino all’importo di 46.123,00 euro, sono dovuti contributi pari al 23,64%.
Successivamente, oltre la soglia di 46.123,00 euro e fino a 76.872,00 euro, sono dovuti contributi pari al 24,64%.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2017, a 100.324,00 euro.
Inoltre, è dovuto il contributo all’Enasarco pari, per il 2017, al 15,55%, di cui la metà a carico della “casa mandante”.
Per l’agente monomandatario il minimale contributivo annuo è pari a 836,00 euro, mentre il contributo massimo è pari a 5.831,25 euro, dato da 37.500 euro per il 15,55%.
Diversamente, per l’agente plurimandatario il minimale contributivo annuo è pari a 418,00 euro, mentre il contributo massimo è pari a 3.887,50 euro, dato da 25.000 euro per il 15,55%.
Le dichiarazioni e le comunicazioni da inviare
L’agente deve presentare annualmente:
- le comunicazioni delle liquidazioni Iva periodiche;
- i modelli di comunicazione polivalente “spesometro” periodici;
- la dichiarazione annuale Iva;
- il modello Redditi Pf
- il modello di dichiarazione Irap (se dovuto);
- le Certificazioni Uniche (se sono state versate delle ritenute nell’anno d’imposta);
- il modello 770 semplificato (se sono state versate delle ritenute nell’anno d’imposta).
Nell’ipotesi di adesione al regime forfettario, l’unico modello da presentare è il modello Redditi Pf.
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21 aprile 2017
Laura Mazzola