Contabilità (semplificata) per cassa: alcuni utili appunti sulle scritture contabili e la tenuta dei registri

proponiamo un riassunto delle semplificazioni contabili previste dalla contabilità per cassa: dalla registrazione della fattura alla compilazione dei registri, facendo attenzione alle presunzioni di incasso e pagamento ed al loro effetto pratico, a volte positivo a volte negativo, da gestire bene…

semplificate-2017L’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 disciplina gli obblighi contabili per le imprese minori. Il Legislatore si è ben reso conto che la determinazione del reddito in base al nuovo principio di cassa – contabilità per cassa – darà luogo ad un aggravio di adempimento amministrativi. Per tale ragione ha previsto alcune semplificazioni contabili. Una di queste è disciplinata dal comma 5 dell’articolo 18 in rassegna.

La disposizione prevede che i contribuenti possono tenere esclusivamente i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto “senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti … In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.

Il legislatore ha previsto, per esigenze di semplificazione, una presunzione assoluta (iuris et de iure), che quindi non ammette la prova contraria. La registrazione delle fatture ai fini Iva equivale all’incasso del ricavo. Analogamente la registrazione della fattura ai fini Iva nel periodo di imposta, equivale all’avvenuto pagamento della spesa. E’ irrilevante che l’incasso o il pagamento siano avvenuti effettivamente e non è possibile fornire la prova contraria.

E’ dunque evidente, in base ad un’interpretazione letterale della norma in commento, che il “differimento” della registrazione di una fattura da un anno ad un altro possa incidere diversamente sulla determinazione del reddito.

Si consideri ad esempio il caso di un contribuente che ha emesso una fattura in data 1 dicembre 2017. La registrazione deve essere effettuata entro quindici giorni. L’adempimento deve essere quindi eseguito entro il 16 dicembre successivo. In tale ipotesi, secondo la nuova previsione, il contribuente non risulta obbligato ad indicare nel registro le date di incasso, né deve istituire un apposito registro ai soli fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, se la fattura non viene incassata entro il 31 dicembre del 2017, la stessa concorre alla determinazione del reddito di impresa del periodo di imposta. La fattura emessa e registrata si presume incassata senza la possibilità di dimostrare il contrario.

I contribuenti dovranno quindi valutare con attenzione se optare adottando la predetta semplificazione contabile. La scelta risulterà conveniente se le date di incasso e di pagamento non saranno molto diverse dalle date di registrazione ai fini Iva.

Deve però osservarsi che in alcuni casi il contribuente potrebbe “differire” la registrazione contabile, sia pure nel rispetto dei termini previsti dalla legge, influenzando la determinazione del reddito d’impresa.

Si consideri ad esempio il caso in cui il contribuente abbia emesso una fattura in data 28 dicembre. Se la registrazione risulta effettuata entro l’anno, il compenso si considera in ogni caso incassato anche se il credito risulta ancora “aperto” al termine del periodo d’imposta. In pratica a seguito della previsione normativa il contribuente risulterebbe obbligato al pagamento dell’IRPEF anche se la fattura non è stata incassata.

La fattura può però essere registrata entro quindici giorni anche se, ai fini Iva, l’annotazione contabile deve tenere in considerazione quale riferimento la data di emissione. Tenendo conto di tale data (nell’esempio 28 dicembre 2017), la registrazione può essere correttamente effettuata entro il 12 gennaio 2018. Il differimento della registrazione non deve influenzare il periodo di liquidazione. L’Iva è esigibile nel periodo di liquidazione di dicembre, corrispondente alla data di emissione del documento. Tuttavia lo spostamento della registrazione nell’anno 2018 determina che la fattura deve considerarsi incassata, in base ad una specifica presunzione, non nell’anno di emissione, ma nell’anno di registrazione. In questo modo il contribuente non sarà obbligato ad anticipare il versamento dell’IRPEF nel 2017 nonostante il mancato incasso del credito.

Il contribuente avrà a disposizione l’intero anno 2018 per incassare la fattura. Diversamente, anche se al termine dell’anno 2018 non dovesse incassare il credito, il compenso concorrerà in ogni caso alla determinazione del reddito della medesima annualità. In questo caso troverà applicazione il principio che le fatture attive registrate ai fini Iva si considerano in ogni caso incassate. Ciò a condizione, però, che il contribuente abbia scelto l’applicazione della predetta semplificazione.

In realtà è necessario osservare che i termini di registrazione dei documenti (le fatture attive e passive), anche al fine di differire la tassazione dei ricavi e la deducibilità dei costi nel periodo d’imposta successivo, sono più ampi rispetto a quelli precedentemente indicati.

Costituisce un’ipotesi oramai frequente per la maggior parte delle imprese, l’utilizzo diretto o tramite terzi, per la tenuta della contabilità, di sistemi di elaborazione o informatici. A tal proposito l’art. 1 del DM 11 agosto 1975 prevede termini più ampi entro i quali effettuare la registrazione delle fatture. La disposizione citata prevede che le registrazioni delle fatture emesse “possono essere eseguite entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando l’obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti del citato D.P.R. n. 633 di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo in cui le dichiarazioni si riferiscono”.

Il contribuente ha quindi a disposizione sessanta giorni di tempo (anziché quindici) per effettuare la registrazione delle fatture emesse a condizione, però, di liquidare correttamente il tributo avendo riguardo al momento in cui l’imposta è divenuta esigibile. Tornando all’esempio precedente, se la fattura emessa riporta la data del 1 dicembre del 2017, il contribuente avrà tempo fino al 30 gennaio 2018 per effettuare la registrazione della stessa. In questo caso l’Iva a debito influenzerà la liquidazione del tributo relativo al mese di dicembre. Invece ai fini delle imposte sui reddito il ricavo si considererà percepito, in base ad una presunzione assoluta, nel periodo d’imposta successivo (nel 2018).

Per ciò che riguarda la registrazione delle fatture di costo deve essere rilevato come il legislatore non abbia previsto un termine entro il quale registrare le fatture. L’art. 19, c. 1, secondo periodo del decreto Iva precisa che “Il diritto alla detrazione dell’imposta … può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto …”. L’impresa può quindi spostare in avanti la registrazione delle fatture di acquisto fino a due anni conservando il relativo diritto alla detrazione. Il contribuente può avere interesse al differimento della deduzione del costo ad un successivo periodo d’imposta. Tuttavia deve essere considerato che l’operazione determina anche il differimento del diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Nell’ipotesi in cui il contribuente decida di avvalersi della semplificazione sarà vincolato per un triennio. Pertanto, se ad esempio, nel periodo di imposta 2017 (primo anno di applicazione del regime di cassa), l’impresa utilizza i soli registri Iva, senza istituire i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti, la presunzione assoluta in esame troverà obbligatoriamente applicazione anche per i periodi di imposta 2018 e 2019. Non sarà possibile per i due successivi periodi d’imposta determinare il reddito avendo riguardo ai reali incassi e pagamenti.

Presumibilmente i modelli di dichiarazione relativi al periodo d’imposta 2017 chiederanno ai contribuenti di comunicare l’avvenuta opzione che, in mancanza di previsioni contrarie, si intende esercitata a seguito del comportamento concludente.

1 febbraio 2017

Nicola Forte