Negli ultimi anni l’uso dei buoni pasto digitali è raddoppiato; offrono vantaggi fiscali, maggiore sicurezza e pagamenti più rapidi per gli esercenti.
Ma quali sono le implicazioni per aziende e dipendenti? Scopriamo il loro impatto, le modalità di utilizzo e le rappresentazioni in bilancio per una gestione ottimale.
È raddoppiato, negli ultimi anni, il ricorso ai buoni pasto in formato digitale, che ora rappresentano oltre il 40% del totale dei ticket complessivamente utilizzati nel territorio italiano. La soglia di esenzione dalla tassazione retributiva e contributiva più alta rispetto a quella fissata per i buoni cartacei, diminuzione degli abusi in sede ed utilizzo e velocizzazione dei tempi di pagamento per gli esercenti rappresentano alcuni dei vantaggi dell’impiego delle card – utilizzabili sia tramite tessera elettronica sia da smartphone tramite app – rispetto ai ticket tradizionali.
Dopo aver brevemente ripercorso la disciplina istitutiva e fiscale del fringe benefit erogato ai lavoratori che si trovano a pranzare spesso fuori casa a causa del lavoro, si suggeriscono le rappresentazioni in bilancio per l’azienda che eroga le card ai propri dipendenti, e per l’esercizio commerciale che somministra i pasti.
Disciplina di riferimento dei buoni pasto
Come noto,. le regole applicative riservate ai buoni pasto sono disciplinate dal decreto interministeriale 07.06.2017 n. 122, emanato dal Ministero Sviluppo Economico, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa in attuazione dell’art. 144, comma 5, D.lgs. 18.04.2016, n. 50.
Le caratteristiche di quello che rappresenta, insieme allo smartphone ed all’autovettura, uno dei diffusi fringe benefits riservati ai lavoratori subordinati e con contratto di collaborazione, sono delineate dall’art. 4 del citato decreto n. 122/17.
Buoni pasto cartacei
I buono pasti, nella loro versione tradizionale, sono costituiti da voucher numerati raccolti in un carnet ed assumono natura di titolo di pagamenti dal valore predeterminato stabilito dal datore di lavoro. Rilasciati al lavoratore che li consegna all’esercente al momento dell’utilizzo:
- consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- permettono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- sono impiegati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.
Il documento riporta, normalmente, nella facciata anteriore:
- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il termine temporale di ut