La pericolosa contabilità per cassa: pagamenti o incassi parziali tra il 2016 e il 2017 e il problema delle rimanenze

Un ripasso dei dubbi che nascono dalla gestione della contabilità per cassa: il problema dei pagamenti parziali e la sterilizzazione delle rimanenze nel periodo 2016-2017.

Dall’1 gennaio 2017 le imprese minori sono obbligate a determinare il reddito in base al principio di cassa: è stato così modificato l’art. 66 del TUIR che fino al 31 dicembre del 2016 stabiliva come unico criterio quello di competenza.

Le regole, sia pure opportunamente adattate, sono simili a quelle previste dall’art. 54 del TUIR che individua i criteri di determinazione del reddito degli esercenti arti e professioni.

Dovranno quindi essere affrontati una serie di problemi operativi; tra questi la corretta applicazione del principio di cassa e la fase transitoria dovuta alla “cancellazione” della “voce” rimanenze. La disciplina è completa, ma ad esempio dovrà essere affrontato il problema dei cosiddetti pagamenti o incassi parziali.

Si consideri ad esempio il caso in cui un’impresa minore abbia emesso una fattura per la prestazione di trasporto resa. L’imponibile ammonta a 1.000 euro e l’Iva è pari a 220 euro. L’impresa ha incassato nel periodo di imposta 2017 un importo parziale pari a 610 euro.

Si pone così il problema di come suddividere l’importo incassato tra l’imponibile e l’Iva. La soluzione non è indifferente, in quanto l’impresa ha l’interesse ad imputare la maggiore quota all’Iva al fine di ridurre il reddito imponibile sottoposto a tassazione.

Se si sostiene che 610 euro incassati riguardano per l’intero importo l’Iva (pari a 220 euro), la quota residua, pari a 390 euro, rappresenta conseguentemente il ricavo incassato.

Viceversa se l’intera somma incassata (parzialmente) è imputata al ricavo, l’importo rilevante ai fini della determinazione del reddito è pari all’incasso di 610 euro.

Le soluzioni prospettate rappresentano due casi estremi, ma sarà essenziale comprendere quale sarà la soluzione fornita dall’Agenzia delle entrate.

La soluzione potrebbe essere analoga a quella prevista per il regime Iva di cassa. Tuttavia in quest’ultimo caso l’interpretazione trova origine nel decreto ministeriale di attuazione dell’11 ottobre 2012. A tal proposito l’art. 4, c. 5, del citato DM (del Ministero dell’Economia e delle finanze) prevede che “Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione”.

L’art. 66 del TUIR, che entrerà in vigore nel testo novellato l’1 gennaio 2017, non richiede l’approvazione di ulteriori disposizioni di attuazione. Tuttavia, è probabile che l’Agenzia delle entrate si orienti fornendo la medesima soluzione già applicata per l’Iva per cassa, che risulta essere la più ragionevole.

Una soluzione diversa attribuirebbe ai contribuenti la facoltà di imputare diversamente la quota di corrispettivo incassato con l’intento di differire da un esercizio ad un altro, secondo criteri arbitrari, una parte dei ricavi. Viceversa, l’applicazione del criterio proporzionale, è idoneo a contrastare comportamenti e prassi illecite.

Un altro problema da affrontare riguarda la gestione delle rimanenze di merci al 31 dicembre del 2016. La Legge di Bilancio prevede che il reddito dell’impresa minore, determinato in base al principio di cassa,

“è ridotto dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”.

 

Le rimanenze finali al 31 dicembre del 2016 hanno assolto la funzione di sterilizzare i costi non di competenza in quanto le merci acquistate nei periodi precedenti non sono state vendute.

Nel corso del successivo periodo di imposta 2017, troverà applicazione il nuovo criterio di cassa.

Pertanto è necessario individuare, sotto il profilo temporale, un momento in cui i costi precedentemente non considerati in deduzione (in quanto non di competenza) assumeranno rilievo ai fini della determinazione del reddito. Il legislatore ha così considerato deducibili nell’anno 2017, in un’unica soluzione, le rimanenze finali al termine del periodo di imposta precedente.

E’ probabile, quindi, che il primo periodo di imposta durante il quale il reddito sarà determinato in base al principio di cassa chiuderà con una perdita di esercizio.

 

10 gennaio 2017

Nicola Forte